SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
Descrizione
Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto nell'articolo 33 della Legge 17/8/1942 n. 1150 , disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione, di trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione e sistemazione del suolo e del sottosuolo e i relativi controlli sull'esecuzione e la destinazione d'uso.
Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, ai sensi degli articoli 1 e 4 delle disposizioni sulla legge in generale, il presente Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari e cioè con leggi sia statali che regionali e atti aventi forza di legge.
Le norme del presente Regolamento prevalgono, in materia di edilizia, sui regolamenti di igiene, polizia municipale del Comune vigenti.
Fanno parte integrante di questo Regolamento le Norme di Attuazione del P.R.C.
Sono abrogate tutte le norme o disposizioni comunali, anche regolamentari, precedentemente adottate, o loro parti, in contrasto con il presente Regolamento; in particolare è abrogato il Regolamento di Edilizia attualmente vigente.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (RET), DI CUI ALLO SCHEMA APPROVATO DALLA REGIONE VENETO CON DGRV n. 1896/2017 - DGRV n. 669/2018
L’art. 4, comma 1-sexies, del DPR 6/6/2001, n. 380 e ss.mm.ii. stabilisce che “il Governo, le Regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai Comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.
In data 20 ottobre 2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, l'intesa riguardante l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui all'articolo sopracitato.
Rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione l’approvazione di un Regolamento Edilizio Comunale adeguato al Regolamento Edilizio tipo.
Il Governo, le Regioni ordinarie e i Comuni si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione dell'Intesa.
Si precisa che in attuazione di tale impegno, la Regione del Veneto ha tenuto conto delle definizioni del Regolamento Edilizio Tipo nella fase di stesura definitiva e di approvazione della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, avente ad oggetto: "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
Considerato che:
- con DGRV n. 1896 del 22/11/2017 la Regione Veneto ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo di cui all’art. 4, comma 1-sexies,del DPR 6/6/2001, n. 380 e ss.mm.ii. costituito dallo schema del regolamento edilizio tipo, recante le definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;
- con successiva DGRV n. 669/2018 la Regione Veneto ha approvato le “Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l’adeguamento al regolamento Edilizio Tipo (RET)”.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/4/2021 è stato approvato il Regolamento Edilizio adeguato al Regolamento Edilizio tipo (RET), di cui allo schema approvato dalla Regione Veneto con DGRV n. 1896/2017 – DGRV n. 669/2018.
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
1. Le norme del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, si applicano ai progetti presentati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento.
2. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
3. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.
Delibera di approvazione n. 32 del 28/4/2021
Regolamento Edilizio 2021 adeguato al Regolamento Edilizio Tipo (RET)
Delibera di approvazione n. 42 del 27/7/2023
Il Regolamento edilizio è in vigore dal 22/8/2023
Delibera di approvazione n. 10 del 26/2/2024
Il nuovo Regolamento edilizio entrerà in vigore dal 25/3/2024