SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
Decreto del direttore della direzione Pianificazione territoriale n. 97 del 30 dicembre 2016
Descrizione
L’approvazione della riforma cosiddetta “SCIA 2” (Decreto Legislativo 222 del 25.11.2016) ha comportato un riordino della materia edilizia, in base al quale l' attività edilizia libera si può schematizzare come segue:
1) Interventi di edilizia libera per i quali non deve essere presentata alcuna comunicazione (art. 6, comma 1, lett. a), b), c) d), e), e-ter, e-qua-ter, e-quinquies del D.P.R. 380/2001)
2) Interventi di edilizia libera per i quali occorre inviare una comunicazione di avvio lavori in forma libera CIL (art. 6, comma 1, lett. e bis)
opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
3) Interventi di edilizia libera per i quali deve essere presentata la comunicazione dell'inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato - CILA (art. 6 bis)
Tutti gli interventi non riconducibili all'elenco ai casi previsti dagli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie , di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2.
L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori
I casi e gli interventi per i quali occorre presentare la CILA sono individuati nella Tabella A sez. II EDILIZIA allegata al Decreto Legislativo 222 del 25.11.2016
Pagamenti e sanzioni
La CILA è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria
Nel caso di presentazione di CILA, qualora l'intervento sia soggetto al pagamento del contributo di costruzione è necessario provvedere all’autocalcolo degli importi dovuti ed allegare alla comunicazione :
E’ possibile regolarizzare gli interventi quando siano in corso di esecuzione o già eseguiti ed ultimati, presentando la documentazione già indicata e previo pagamento di una sanzione amministrativa come segue:
Riferimenti Bancario per versamenti:
Riferimenti normativi
La disciplina della Segnalazione Certificata di inizio attività è regolata dall’ art. 23 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001:"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"