Sportello Unico per le Attività Produttive

COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

NORMATIVA NEGOZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

NORMATIVA NAZIONALE

CIRCOLARI

 

MODELLO COMUNICAZIONE VENDITA SOTTOCOSTO

   

VENDITE SOTTOCOSTO

DEFINIZIONE: Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'I.V.A. e di ogni altra imposta o tassa.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Ogni qualvolta si verifichino i casi di cui all'art. 2 del D.P.R. 06.04.2001, n. 218.

PUBBLICITA’: - Nella pubblicità della vendita si deve indicare esattamente la tipologia di vendita straordinaria, in questo caso "vendita sottocosto" con gli obblighi di informazione di cui all'art. 3 del D.P.R. 06.04.2001, n. 218. ;

- Obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato.

COMUNICAZIONE AL COMUNE: Obbligo di comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima dell’effettuazione della vendita che può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno, indicando la data d’inizio e la durata (non superiore a 10 giorni per ogni volta).

  

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