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VENDITE
SOTTOCOSTO
DEFINIZIONE:
Per vendita
sottocosto si intende la vendita al pubblico
effettuata ad un prezzo inferiore a quello
risultante dalle fatture di acquisto maggiorato
dell'I.V.A. e di ogni altra imposta o tassa.
PERIODO
DI SVOLGIMENTO:
Ogni qualvolta si verifichino i
casi di cui all'art.
2 del D.P.R. 06.04.2001, n. 218.
PUBBLICITA’:
- Nella pubblicità della vendita si deve
indicare esattamente la tipologia di vendita
straordinaria, in questo caso "vendita
sottocosto" con gli obblighi
di informazione di cui all'art.
3 del D.P.R. 06.04.2001, n. 218. ;
- Obbligo
di indicare con apposito cartellino esposto al
pubblico il prezzo normale di vendita, la
percentuale di sconto e il prezzo scontato.
COMUNICAZIONE
AL COMUNE:
Obbligo
di comunicazione
al Comune almeno 10 giorni prima
dell’effettuazione della vendita che può essere
effettuata solo tre volte nel corso dell'anno,
indicando la data d’inizio e la durata (non
superiore a 10 giorni per ogni volta).
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