|
L'attività di vendita dei beni di propria
produzione può essere esercitata dagli artigiani
iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8
agosto 1985, n. 443,
nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti
dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente
dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione
del servizio e anche dagli industriali.
Per la vendita di prodotti
diversi da quelli di produzione
l'interessato dovrà
comunicare
(se la
superficie destinata alla vendita non supera i 150 mq.) o fare richiesta
di
autorizzazione (se la
superficie destinata alla vendita supera i 151 mq.) al Comune dove è
ubicato l'esercizio di vendita. Per maggiori informazioni vedi esercizi
di vicinato o medie strutture di
vendita. L'interessato dovrà essere in possesso dei requisiti
soggettivi previsti
dall'art. 5 del Decreto Bersani e dei requisiti professionali
(previsti sempre dallo stesso articolo) solo per il settore
alimentare. N.B.: La superficie destinata alla
vendita deve necessariamente essere ad uso commerciale.
|