Sportello Unico per le Attività Produttive

COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

SPACCI AZIENDALI

 

L'attività di vendita dei beni di propria produzione può essere esercitata dagli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio e anche dagli industriali.

Per la vendita di prodotti diversi da quelli di produzione l'interessato dovrà comunicare (se la superficie destinata alla vendita non supera i 150 mq.) o fare richiesta di autorizzazione  (se la superficie destinata alla vendita supera i 151 mq.) al Comune dove è ubicato l'esercizio di vendita. Per maggiori informazioni vedi esercizi di vicinato o medie strutture di vendita. L'interessato dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi  previsti dall'art. 5 del Decreto Bersani e dei requisiti professionali (previsti sempre dallo stesso articolo) solo per il settore alimentare.  N.B.: La superficie destinata alla vendita deve necessariamente essere ad uso commerciale.

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