2. Sono villaggi turistici le strutture
ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria,
allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla
sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza sprovvisti
di propri mezzi mobili di pernottamento in unità
abitative fisse o mobili. I villaggi turistici possono
anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la
sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi
mobili di pernottamento.
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