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La sospensione dell'attività di
acconciatore - estetista deve essere comunicata al Sindaco.
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE - PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA
Art. 15
Sospensione dell'attività
1. La sospensione dell'attività per un periodo
superiore a un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al
Sindaco.
2. La sospensione dell'attività per un periodo
superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, previo parere
della commissione di cui all'art. 7 della Legge n. 29/1991, nei seguenti
casi:
a) per gravi indisponibilità fisiche;
b) per demolizione o sinistro dello stabile che
impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
c) per lavori di ristrutturazione dei locali.
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