10. Sono ostelli
per la gioventù le strutture ricettive, che
forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti
previsti all’allegato G attrezzate per il soggiorno e il
pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei
loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o
indiretta, da enti o associazioni riconosciute.
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