11. Sono foresterie
per turisti le strutture ricettive normalmente adibite
a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in
genere, tutte le altre strutture pubbliche o private,
gestite senza finalità di lucro che, anche in deroga alle
disposizioni di cui alla presente legge, previa
comunicazione al comune e per periodi non superiori a
sessanta giorni all'anno, offrono ospitalità a persone
singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che
operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il
conseguimento di finalità sociali, culturali,
assistenziali, religiose e sportive.
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