3. Sono attività
ricettive in esercizi di ristorazione le strutture che
forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti
previsti dall’allegato F, parte prima composte da non più
di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli
altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio
di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso
complesso immobiliare. Gli esercizi di ristorazione di cui
al presente comma possono utilizzare in aggiunta alla
propria denominazione la dizione locanda.
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