12. Sono case
religiose di ospitalità le strutture ricettive che
forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti
previsti all’allegato G caratterizzate dalle finalità
religiose dell'ente gestore che offre, a pagamento,
ospitalità a chiunque lo richieda nel rispetto del
carattere religioso dell'ospitalità stessa e con
accettazione delle conseguenti regole di comportamento e
limitazioni di servizio.
|