8. Sono case
per ferie le strutture ricettive che forniscono i
servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti
all’allegato
G, attrezzate per
il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei
normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni
o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il
conseguimento di finalità sociali, culturali,
assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o
aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro
familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere
ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende
o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i
quali sia stata stipulata apposita convenzione.
|