Sportello Unico per le Attività Produttive

COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

CASE PER FERIE

Art. 25 Legge Regionale n. 33/2002
Strutture ricettive extralberghiere.
  

8. Sono case per ferie le strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all’allegato G, attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

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