Sportello Unico per le Attività Produttive

COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

CAMPEGGI

Art. 28 Legge Regionale n. 33/2002
Strutture ricettive all'aperto.
  

3. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

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