5. Sono unità
abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli
appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di
cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso
di una o più stagioni, con contratti aventi validità non
inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi
consecutivi e che forniscono i servizi minimi previsti
dall’allegato F, parte terza senza la prestazione di
alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative
ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la
disponibilità fino ad un massimo di quattro unità
abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La
gestione in forma non imprenditoriale viene attestata
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" da parte di coloro che hanno la
disponibilità delle unità abitative di cui al presente
articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie
immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono
quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità
abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma
imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle
quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che
non intendono gestire tali strutture in forma diretta.
|