Sportello Unico per le Attività Produttive

COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

ATTIVITA' ARTIGIANALI

 

Le attività di artigianali possono essere esercitate dagli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

Per la vendita di prodotti diversi da quelli di produzione l'interessato dovrà comunicare (se la superficie destinata alla vendita non supera i 150 mq.) o fare richiesta di autorizzazione  (se la superficie destinata alla vendita supera i 151 mq.) al Comune dove è ubicato l'esercizio di vendita. Per maggiori informazioni vedi esercizi di vicinato o medie strutture di vendita. L'interessato dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 5 del Decreto Bersani. N.B.: La superficie destinata alla vendita deve necessariamente essere ad uso commerciale.

Qualora l'interessato intenda somministrare (consumo sul posto) alimenti e bevande è necessario richiedere al Comune la relativa autorizzazione (per ulteriori informazioni clicca qui).

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