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Le attività di
artigianali possono essere esercitate dagli artigiani
iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma,
della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei
locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei
beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al
committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere
o alla prestazione del servizio.
Per la vendita di
prodotti diversi da quelli di produzione
l'interessato dovrà comunicare
(se la superficie destinata alla vendita non supera i 150
mq.) o fare richiesta di autorizzazione
(se la superficie destinata alla vendita supera i 151 mq.)
al Comune dove è ubicato l'esercizio di vendita. Per
maggiori informazioni vedi esercizi
di vicinato
o medie
strutture di vendita.
L'interessato dovrà essere in possesso dei requisiti
soggettivi e professionali previsti
dall'art. 5 del Decreto Bersani.
N.B.: La superficie destinata alla vendita deve
necessariamente essere ad uso commerciale.
Qualora
l'interessato intenda somministrare (consumo sul posto)
alimenti e bevande è necessario richiedere al Comune la
relativa autorizzazione (per ulteriori informazioni clicca
qui). |