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VILLAGGI-ALBERGO
Legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33
Art. 22 - Strutture
ricettive alberghiere
4. Sono villaggi-albergo
le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti
unità abitative dislocate in più stabili con servizi centralizzati.
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