Sportello Unico per le Attività Produttive

COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

 

VILLAGGI-ALBERGO

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 22 - Strutture ricettive alberghiere

4. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili con servizi centralizzati.

 

Prima di presentare la domanda il richiedente deve verificare:

  1. La destinazione d'uso dei locali (commerciale).

  2. E' preferibile contattare l'Ulss 5 Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione per un parere preventivo (Tel.0444/475712).

Qui di seguito trovi spiegazioni sulle procedure e puoi stamparti la modulistica

Apertura nuovo esercizio

Apertura per subingresso

Ampliamento della struttura

Cessazione di attività

Comunicazione sospensione attività

 

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