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RESIDENZE
TURISTICO ALBERGHIERE
Legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33
Art. 22 - Strutture
ricettive alberghiere
5. Sono residenze turistico
alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione
unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità
abitative. E’ consentita la presenza di unità abitative senza angolo
cottura nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività
autorizzata in termini di unità abitative.
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