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ALBERGHI
Legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33
Art. 22 - Strutture
ricettive alberghiere
2. Sono alberghi le strutture
ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono
alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere,
suite, junior suite e unità abitative. Le suite sono camere composte da
almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera
da letto con almeno un bagno. Le junior suite sono camere composte da un
unico vano avente una parte allestita a salotto e un bagno privato. Le
unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere
da letto, soggiorno, sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno
privato, sono consentite nel limite massimo del quaranta per cento della
ricettività autorizzata in termini di camere, suite o junior suite
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