Sportello Unico per le Attività Produttive

COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

 

ALBERGHI

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 22 - Strutture ricettive alberghiere

2. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suite, junior suite e unità abitative. Le suite sono camere composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto con almeno un bagno. Le junior suite sono camere composte da un unico vano avente una parte allestita a salotto e un bagno privato. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno, sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno privato, sono consentite nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di camere, suite o junior suite

 

Prima di presentare la domanda il richiedente deve verificare:

  1. La destinazione d'uso dei locali (commerciale).

  2. E' preferibile contattare l'Ulss 5 Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione per un parere preventivo (Tel.0444/475712).

Qui di seguito trovi spiegazioni sulle procedure e puoi stamparti la modulistica

Apertura nuovo esercizio

Apertura per subingresso

Trasferimento di sede

Ampliamento della struttura

Cessazione di attività

Comunicazione sospensione attività

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