SEZIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA ED ANNONARIA

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Responsabile: Ten. Stecco MariaGrazia

0444/476641

 

 

La sezione Polizia Amministrativa  esercita il controllo delle seguenti attività:

 

  1. attività commerciali in area privata sede fissa e su aree pubbliche
  2. pubblici esercizi
  3. controllo di tutte le attività regolate da leggi speciali  (quali es. : artigianato , industria, agricoltura)  , controllo delle attività regolate dal TULPS ( es . autorimesse, agenzie di affari, alberghi, pensioni , attività ricettive, sale pubbliche per giochi leciti etc. ), controllo in materia di regolamenti Comunali (es. reg. polizia urbana, reg. per comm. Aree pubbliche, reg. per attività di barbieri parrucchieri ed estetisti, reg. occupazione suolo pubblico, reg. pubbliche affissioni, etc.)

 

1 . ATTIVITA ' COMMERCIALI IN SEDE FISSA SU AREA PRIVATA

 

Dette attività sinteticamente si dividono come segue:

ESERCIZI DI VICINATO

(superficie fino a 150 mq)  

Per iniziare l’attività ai sensi dell’art.7 del D.lgs 114/98, basta la denuncia di inizio attività al Comune sede dell’esercizio comm.le ; tale denuncia è soggetta alle disposizioni di cui all’art.19 della L. 241/90 , pertanto il privato cittadino che comunica l’inizio di detta attività deve attendere 30 giorni prima di iniziare la medesima.

MEDIE STRUTTURE

(superficie da 151 mq a 1500)

L’apertura ,   il trasferimento   e l’ampliamento di una media struttura di vendita è soggetta ad autorizzazione , rilasciata dal Comune competente per territorio ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 114/98; tale richiesta è soggetta alla disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 della L.241/90 , salvo diversa regolamentazione  da parte degli enti interessati; il termine massimo per la formazione del silenzio assenso è di 90 giorni.

GRANDI STRUTTURE

(superficie oltre i 1500 mq)

L’apertura il trasferimento e l’ampliamento di una grande struttura di vendita necessita di autorizzazione Comunale ai sensi dell’art.9 del D.Lgs 114/98; è la Regione  che adotta  le norme  procedimentali amministrative concernenti le domande  relative alle grandi strutture, stabilendo il termine entro il quale le stesse devono ritenersi accolte, qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego; il termine non deve comunque essere superiore ai 120 gg. dalla data di convocazione della conferenza dei servizi.

 

MODALITA’ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI  

 

Il processo di " liberalizzazione commerciale"   ha introdotto una diversa modalità nel controllo ed accertamento delle violazioni delle attività, vista la possibilità concessa al cittadino dal D. Lgs. 114 di aprire un esercizio di vicinato mediante una semplice D.I.A.,  trasformando il medesimo da preventivo a successivo.

Gli accertamenti mirano, di norma,  a verificare solitamente:

a)      possesso dei requisiti morali;

b)      possesso dei requisiti professionali;

c)      esercizi di vicinato:  apertura senza comunicazione, apertura prima del termine , apertura con comunicazione irregolare od incompleta, trasferimento di sede senza comunicazione, trasferimento di sede prima del termine, trasferimento di sede con comunicazione irregolare o incompleta, ampliamento senza comunicazione , ampliamento prima del termine, ampliamento con comunicazione irregolare o incompleta;

d)      esercizio di vicinato:  vendita dei prodotti non compresi nel settore comunicato;

e)      medie strutture: apertura senza autorizzazione, trasferimento di sede senza autorizzazione, ampliamento senza autorizzazione;

f)        medie strutture: vendita dei prodotti non compresi nel settore autorizzato;

g)      grandi strutture di vendita: apertura senza autorizzazione, trasferimento di sede senza autorizzazione , ampliamento senza autorizzazione;

h)      grandi strutture di vendita: vendita dei prodotti non compresi nel settore autorizzato;

i)        attività di vendita durante periodo di sospensione;

j)        orari di vendita : apertura anticipata, apertura posticipata, apertura oltre le 13 ore giornaliere, omessa pubblicità dell’orario adottato, omessa chiusura domenicale o festiva , omessa chiusura infrasettimanale, inottemperanza all’obbligo d'apertura  per più di due festività consecutive;

k)      prezzi: omessa esposizione, indicazione non chiara e/o ben leggibile;

l)        vendite straordinarie: omessa comunicazione al comune della vendita di liquidazione, irregolare comunicazione della vendita di liquidazione, inottemperanza alle disposizioni regionali per la vendita di liquidazione , inottemperanza alle disposizioni regionali per le vendite di fine stagione, vendita promozionale per un periodo di tempo non limitato, omessa indicazione dello sconto o ribasso, omessa indicazione del prezzo normale di vendita, vendite sottocosto;

m)    subingresso: omessa comunicazione, inizio attività con comunicazione irregolare o incompleta;

n)     cessazione dell’attività. omessa comunicazione

  

I controlli  vengono volti anche ad accertare  le forme speciali di vendita al dettaglio che si possono cosi sintetizzare:

 

Spacci Interni

 

Apparecchi automatici

 

Vendita per corrispondenza, televisione, etc..

 

Vendita c/o il domicilio del consumatore

 

Vendita per catalogo

               

Commercio elettronico

 

Il controllo di dette attività mirano ad accertare, di norma, quanto segue: 

a)      spacci interni: apertura senza comunicazione, apertura prima del termine, apertura con comunicazione irregolare o incompleta;

b)      spacci interni: vendita in locali con accesso dalla pubblica via;

c)      spacci interni: vendita a persone prive dei requisiti per accedere allo spaccio;

d)      spacci interni: vendita di prodotti non compresi nel settore comunicato;

e)      apparecchi automatici: inizio attività senza comunicazione, inizio attività prima del termine , inizio attività con comunicazione irregolare o incompleta;

f)        apparecchi automatici: vendita dei prodotti non compresi nel settore comunicato;

g)      vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione: inizio attività senza comunicazione, inizio attività prima del termine , inizio attività con comunicazione irregolare o incompleta;

h)      vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione: invio di prodotti senza richiesta, con spese o vincoli per il consumatore;

i)        vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione: obbligo emittente televisiva di verifica requisiti;

j)        vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione: vendite all’asta;

k)      vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione: prodotti non compresi nel settore comunicato;

l)        vendita presso il domicilio del consumatore: inizio attività senza comunicazione , inizio attività prima del termine, inizio attività con comunicazione incompleta o irregolare;

m)    vendita presso il domicilio del consumatore: vendita di prodotti non compresi nel comunicato;

n)      vendita presso il domicilio del consumatore: omessa comunicazione elenco incaricati, esercente che si avvale di incaricato  privo dei requisiti morali;

o)      vendita presso il domicilio del consumatore: omesso rilascio di tesserino, omesso ritiro di tesserino, rilascio di tesserino irregolare o incompleto, tesserino non esposto, etc.;

 

LE SANZIONI E LA PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI

 

LE SANZIONI

La normativa di riferimento risulta sempre individuata nel D.Lgs. 114/98; la stessa assume carattere di tipo esclusivamente amministrativo non penale.

La procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative è la Legge di depenalizzazione L.689/81 .

Le sanzioni sono previste nell’art. 22 del D.Lgs 114/98  e si suddividono in sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie.

                                                                                                                                                       

  1. Sanzioni pecuniarie di cui all’art. 22 co 1:  minimo edittale € 2.582,00 , massimo edittale    15.493,00, pagamento in misura ridotta € 5.164,00 (Le violazioni possono attenere a : requisiti di accesso all’attività, apertura, trasferimento ampliamento esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture; spacci interni; apparecchi automatici; vendita per corrispondenza; vendite effettuate c/o il domicilio dei consumatori)

 

  1. Sanzioni pecuniarie di cui all’art. 22 co. 3:  minimo edittale € 516,00 massimo edittale € 3.098,00, pagamento in misura ridotta € 1.032,00 (per violazioni inerenti gli orari, pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, subingresso, cessazione attività)

 

  1. Sanzioni accessorie di cui all’art. 22 co.3: eventuale sospensione dell’attività per un periodo non superiore ai venti giorni . L'eventuale recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.

 

  1. Sanzione accessorie: di cui all’art.22 co. 6° chiusura immediata dell’esercizio in caso di esercizio abusivo dell’attività

 

I proventi delle sanzioni amministrative suindicate vengono devoluti al Comune.

 

LA PROCEDURA

 

LA VIOLAZIONE VIENE CONTESTATA IMMEDIATAMENTE, OVE POSSIBILE, ALTRIMENTI MEDIANTE NOTIFICAZIONE DEL VERBALE ENTRO 90 GIORNI DALL'ACCERTAMENTO

 

QUALI RIMEDI HA IL TRASGRESSORE AVVERSO IL VERBALE?  

E' SUA FACOLTA':

 SE IL VERBALE NON VIENE PAGATO O IL SINDACO RIGETTA IL RICORSO (scritti difensivi):

                                                       

QUALI RIMEDI HA IL TRASGRESSORE AVVERSO L'ORDINANZA-INGIUNZIONE?  

 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

 

Il D.Lgs. 114/98 disciplina le diverse modalità di esercizio delle attività commerciali, compresa quella che si svolge su aree pubbliche . 

Questa forma di commercio viene definita come quell’attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande  effettuata:

a)      sulle aree pubbliche (quindi sulle strade , sui canali, sulle piazze comprese quelle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o destinate ad uso pubblico)

b)      sulle aree del demanio marittimo

c)      sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte

L’esercizio dell’attività può essere svolto :

a)      su posteggi dati in concessione per 10 anni

b)      in qualsiasi area purchè in forma itinerante

 

Per svolgere tali attività di commercio gli interessati, persone fisiche o società di persone regolarmente costituite, devono chiedere apposita autorizzazione , che viene rilasciata sulla base della apposita normativa emanata dalla Regione.

Per effettuare commercio sui posteggi di cui al punto a) l’autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco del comune ove si trova il posteggio; per effettuare il commercio in qualsiasi area di cui al punto b) l’autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco del Comune ove il richiedente ha la residenza.

L’autorizzazione per svolgere il commercio su aree pubbliche è soggetta alla disciplina del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della L.241/90:  il termine entro il quale le domande devono intendersi accolte , qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, è di giorni 90 dalla data di ricevimento della domanda.

Il D.Lgs. 114/98 prevede che per lo svolgimento di dette attività il Comune in relazione alla normativa emanata dalla Regione  deve regolamentare:

·        rilascio, revoca, sospensione dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche, mediante l’utilizzo di un posteggio  ovvero in forma esclusivamente itinerante;

·        reintestazione dell’autorizzazione in caso di cessione dell’attività per atto tra vivi o in caso di morte;

·        assegnazione dei posteggi;

·        determinazione degli orari;

·        individuazione :  ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche,  delle modalità di assegnazione dei posteggi,  della superficie dei posteggi,  dei criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano le vendita dei loro prodotti,  delle eventuali tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere,  delle aree aventi valore archeologico, storico artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette,  degli eventuali divieti e limitazioni all’esercizio della attività anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse,  delle norme procedurali per la presentazione e l’istruttoria  delle domande di rilascio,  del termine comunque non superiore ai 90 giorni  dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego,  delle altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza  dell’azione amministrativa  e della partecipazione al procedimento  ai sensi della L. 241/90;

·        individuazione di eventuali particolari agevolazioni , fino all’esenzione per i tributi e le altre entrate di competenza per le attività svolte su posteggi posti in Comuni  con popolazione inferiore ai 3000 abitanti.  

I controlli relativi al commercio su aree pubbliche mireranno pertanto ad accertare i limiti e le condizioni imposte dalla normativa di riferimento che si possono così sintetizzare:

a)      commercio su aree pubbliche mediante posteggio senza autorizzazione;

b)      commercio su aree pubbliche mediante posteggio fuori territorio

c)      commercio su aree pubbliche fuori territorio regionale

d)      commercio su aree pubbliche itinerante su posteggio senza autorizzazione

e)      commercio su aree pubbliche: vendita dei prodotti non compresi nel settore autorizzato

f)        attività di vendita durante il periodo di sospensione

g)      mercato/fiera a merceologia esclusiva:  vendita di prodotti non consentiti

h)      commercio su aree pubbliche in area demaniale  senza nulla osta

i)        commercio su aree pubbliche negli aeroporti  senza permesso

j)        commercio su aree pubbliche:  inottemperanza Limiti/divieti deliberazione comunale

k)      commercio su aree pubbliche: inottemperanza orari

l)        commercio su aree pubbliche: somministrazione senza requisiti

m)    commercio su aree pubbliche: somministrazione senza annotazione sul titolo autorizzativo

n)      commercio su aree pubbliche: vendita di bevande alcoliche

o)      commercio su aree pubbliche: vendita di oggetti preziosi

p)      commercio su aree pubbliche: vendita di strumenti  da punta e da taglio senza licenza

q)      commercio su aree pubbliche: omessa vidimazione licenza di vendita di strumenti da punta e da taglio

r)       commercio su aree pubbliche: vendita di armi

 

LE SANZIONI E LA PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

 

Le sanzioni sono  previste nell’art. 29 del D.Lgs 114/98 e si suddividono in sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie.

                                                                                                                                                         

1.      Sanzioni pecuniarie  di cui all’art. 29 co 1:  minimo edittale € 2.582,00 massimo edittale  € 15.493,00 pagamento in misura ridotta € 5.164,00. Sanzioni pecuniarie di cui all’art. 29 co. 2°:  minimo edittale  € 516,00, massimo edittale € 3.098,00, pagamento in misura ridotta € 1032,00 

2.      Sanzioni pecuniarie  di cui all’art. 22 co 1: minimo edittale € 2.582,00 massimo edittale    15.493,00, pagamento in misura ridotta € 5.164,00

3.      Sanzioni pecuniarie di cui all’art. 22 co. 3:  minimo edittale € 516,00, massimo edittale € 3.098,00, pagamento in misura ridotta €. 1.032,00

 

 

I proventi delle sanzioni amministrative suindicate vengono devoluti al Comune.

 

LA PROCEDURA

 

LA VIOLAZIONE VIENE CONTESTATA IMMEDIATAMENTE, OVE POSSIBILE, ALTRIMENTI MEDIANTE NOTIFICAZIONE DEL VERBALE ENTRO 90 GIORNI DALL'ACCERTAMENTO

 

QUALI RIMEDI HA IL TRASGRESSORE AVVERSO IL VERBALE?  

E' SUA FACOLTA':

 SE IL VERBALE NON VIENE PAGATO O IL SINDACO RIGETTA IL RICORSO (scritti difensivi):

                                                       

QUALI RIMEDI HA IL TRASGRESSORE AVVERSO L'ORDINANZA-INGIUNZIONE?  

PUBBLICI ESERCIZI

 

Per pubblico esercizio si intende quella categoria di locali ove avviene la somministrazione di alimenti e bevande, dove i prodotti vengono venduti  per poter essere consumati sul posto  o in una superficie aperta al pubblico e adeguatamente attrezzata.

La disciplina di questi esercizi originariamente era contenuta  nel testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza ed in particolare  nell’art. 86 che stabiliva l’obbligo della licenza rilasciata dal questore .

La Legge 25.08.1991 n.287 ha rivisitato la normativa sull’insediamento dei pubblici esercizi , sottraendo  quelli di somministrazione di alimenti e bevande  alla normativa generale prevista dal citato art. 86  e compiendo così una depenalizzazione degli illeciti  inerenti l’esercizio abusivo di tali attività . 

Quest'ultima legge distingue i pubblici esercizi in :

a)      Esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande , comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore ai 21° e di latte (ristoranti, pizzerie, tavole calde birrerie ed esercizi similari)

b)      Esercizi per la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione,nonchè di latte , di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffe , gelaterie pasticcerie e esercizi similari)

c)      Esercizi di cui alle lett. a e b  in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente alle attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari e esercizi similari

d)      Esercizi di cui alla lett. b , nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

 

Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande vengono rilasciate dal Sindaco del Comune in cui è ubicato il pubblico esercizio, con validità generalmente quinquennale,  a quei soggetti che sono iscritti al REC di cui all’art. 2 della L.287/91

Le autorizzazioni sono soggette alla disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 della L.241/90, ( termine per la conclusione del procedimento e quindi per l’eventuale formazione del silenzio assenso:  giorni 60).

L’autorizzazione  per la somministrazione di alimenti e bevande viene revocata qualora:

a)      Il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio ovvero ne sospenda l’attività per un periodo superiore a 12 mesi;

b)      Il titolare dell’autorizzazione sia cancellato dal REC

c)      Venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell’interno individuati dal D.M. 05.08.1994 n. 534

La Legge 287/91 non fa alcun riferimento alle autorizzazioni temporanee e stagionali, in quanto tali forme dovrebbero essere disciplinate dal regolamento non ancora emanato. Tali autorizzazioni possono comunque essere rilasciate ai sensi dell’art. 103 del TULPS, che prevede il rilascio di licenze temporanee.

Per il trasferimento, ampliamento e subingresso in un pubblico esercizio la legge individua la seguente prassi:

 

Trasferimento               

Autorizzazione del Sindaco come per l'apertura;                            

 

Ampliamento                 

La legge non prevede il rilascio di alcuna autorizzazione , ma l’ampliamento è  subordinato al possesso dei requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari dei nuovi locali ed il rispetto  dei criteri di sorvegliabilità;  

 

Subingresso                                                

È necessario comunicare  al Comune il trasferimento di titolarità nella autorizzazione, senza la necessità del decorso di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione

 

ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI.

  La disciplina degli orari nei pubblici esercizi è oggi prevista dalla L. 287/91 che ha abrogato la previgente disciplina, stabilita dalla L. n. 524 del 14.10.1974.

L’art. 8 della L. 287/91 individua nel Sindaco l’organo comunale competente a stabilire  l’orario di svolgimento delle attività dei pubblici esercizi , avvalendosi del parere delle associazioni di categoria , dell' azienda di promozione turistica  e delle associazioni dei consumatori.

  Il Sindaco con ordinanza determina gli orari dei pubblici esercizi  tenendo conto del parere delle associazioni di cui sopra  nonché dei parametri fissati dalla Regione .

Obbligo degli esercenti:

a)      Comunicare preventivamente al Comune l’orario adottato;

b)      Rendere noto l’orario adottato mediante esposizione di un cartello ben visibile;

c)      Rendere noto il turno di chiusura settimanale del P.E.;

d)      Obbligo di rendere noto almeno 20 gg. prima con apposito cartello ben visibile del turno di chiusura estiva per ferie;

e)      L’obbligo di sgomberare il locale all’orario di chiusura;

   

LE SANZIONI E LA PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AGLI  ESERCIZI PUBBLICI

 

LE SANZIONI

 

Le sanzioni amministrative  previste dalla L. 287/91 sono contenuta nell’art. 10 e rivestono natura  pecuniaria ed accessoria Le medesime sono state successivamente modificate con il D.Lgs. del 13.07.1994 n. 480.

A seguito di tale modifica le sanzioni amministrative pecuniarie sono distinte in due diverse fasce :

  1. sanzione  edittale minima da € 516,00 - sanzione edittale massima € 1032,00 : applicata  per  esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande  senza autorizzazione , ovvero con autorizzazione revocata o sospesa nonchè per tutte le altre violazioni contenute nella L. 287/91  ad eccezione di quelle relative all’art.8 (orari);
  2. sanzione edittale minima da € 154,00 - sanzione edittale massima € 1032,00:  applicata per le violazioni di cui all’art. 8 ossia la disciplina dell’orario delle attività dei pubblici esercizi.

Le sanzioni amministrative accessorie previste dal co.3 dell’art.10 della legge 287/91 modificate dal D.Lgs. 480//94 sono così distinte:

1.      per tutte le violazioni della L. 287/91 si applicano le disposizioni di cui  agli artt. 17 ter e 17 quater del TULPS così come modificati dal D.Lgs. 480 /94 .

L’art. 17  ter prevede l’applicazione di misure cautelari che hanno lo scopo di far cessare l'attività abusiva o sospendere l’attività svolta in modo non regolamentare .

L’art. 17 quater  prevede l’applicazione di vere e proprie sanzioni accessorie

 

Successivamente all'accertamento della violazione in materia di pubblici esercizi il comando di polizia comunica senza ritardo  all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione quanto contestato.  La stessa  entro 5 giorni  dal ricevimento del rapporto potrà :  ordinare la cessazione dell’attività condotta senza titolo autorizzativi o la sospensione dell’attività per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate.  

I proventi delle sanzioni  pecuniarie sono devoluti alla Regione o organo delegato (La Regione Veneto ha trasferito le competenze ai Comuni)

 

LA PROCEDURA

 

LA VIOLAZIONE VIENE CONTESTATA IMMEDIATAMENTE, OVE POSSIBILE, ALTRIMENTI MEDIANTE NOTIFICAZIONE DEL VERBALE ENTRO 90 GIORNI DALL'ACCERTAMENTO

 

QUALI RIMEDI HA IL TRASGRESSORE AVVERSO IL VERBALE?  

E' SUA FACOLTA':

 SE IL VERBALE NON VIENE PAGATO O IL SINDACO RIGETTA IL RICORSO (scritti difensivi):

                                                       

QUALI RIMEDI HA IL TRASGRESSORE AVVERSO L'ORDINANZA-INGIUNZIONE?  

 

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NORMATIVE DI RIFERIMENTO

 

D. Lgs. 114/1998 Riforma della disciplina del commercio

Circolari Ministero in materia di commercio al dettaglio sede fissa

L. 25.8.1991 n° 287 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei Pubblici Esercizi

 

Sportello Unico per le Attività Produttive