Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE - Discariche di rifiuti)
Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
(Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta ufficiale 12 marzo 2003 n. 59)
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in
particolare l'articolo 42;
Vista la direttiva 1999/31/Ce del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme per
l'attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti
pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e
successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio
2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione
dell'11 dicembre 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e della
salute;
emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Finalità
1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
5 febbraio 1997 n. 22 il presente decreto stabilisce requisiti operativi e
tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a
prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente,
in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee,
del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra,
nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti,
durante l'intero ciclo di vita della discarica.
2. Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372 qualora siano soddisfatti requisiti del presente decreto.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "rifiuti": le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive modificazioni;
b) "rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive modificazioni;
c) "rifiuti pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive modificazioni;
d) "rifiuti non pericolosi": i rifiuti che per provenienza o per le
loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c);
e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna
trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non
si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o
chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non
comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla
salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante
globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere
trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque,
superficiali e sotterranee;
f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di
rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde
o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;
g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante
operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo
di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del
produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a
deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli
impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il
successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo
stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo
inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa
di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
h) "trattamento": i processi fisici, termici, chimici o biologici,
incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti,
allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il
trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni
di sicurezza;
i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce
processi di decomposizione aerobica o anaerobica. quali ad esempio rifiuti di
alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;
l) "gas di discarica": tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
m) "percolato": liquido che si origina prevalentemente
dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti, o dalla decomposizione
degli stessi;
n) "eluato": liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche
analitiche previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5;
o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di
gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della
discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto
può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla
chiusura della discarica;
p) "detentore": il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in
possesso;
q) "richiedente": il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione
per una discarica;
r) "rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese
le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;
s) "autorità territoriale competente": l'autorità responsabile
dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;
t) "centro abitato": insieme di edifici delimitato lungo le vie
d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si
intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di
uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
Articolo 3
Ambito d'applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche,
come definite all'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di
depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle
operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o
ammendanti;
b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o
ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori
da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque
superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi
derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di
minerali, nonché dall'esercizio di cave.
3. Fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da
impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al
deposito di rifiuti non pericolosi , diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla
prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché
dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui
all'allegato 1 punti 2.3 e 2.4.
Articolo 4
Classificazione delle discariche
1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
- discarica per rifiuti inerti;
- discarica per rifiuti non pericolosi;
- discarica per rifiuti pericolosi.
Articolo 5
Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ciascuna Regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei
rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano
regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo
n. 22 del 1997 allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale
Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i
seguenti obiettivi:
a. entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per
abitante;
b. entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per
abitante;
c. entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e,
in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il
recupero di materiali o energia.
3. Le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli
abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli
obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del
territorio.
4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che provvede a darne
comunicazione alla Commissione Europea.
Articolo 6
Rifiuti non ammessi in discarica
1 - Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido.
b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili
(H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 22 dei 1997;
c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in
concentrazione totale > o = 1%;
d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in
concentrazione totale >5%;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai
sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 e ai sensi del
decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219;
f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto
legislativo n. 22 del 1997:
g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai
sensi dei decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti
fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:
h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in
data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati
dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e
i grassi fusi da essi derivati;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;
l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità
superiore a 10 ppb;
m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o
rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5 % in peso
riferito al materiale di supporto;
n ) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove
provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui
effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti:
o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i
pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso
triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli
per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal
1/1/2007.
2. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli
conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7.
Articolo 7
Rifiuti ammessi in discarica
1 - 1 rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento.
Tale disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle
finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi
per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del
rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi
esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa
vigente.
3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i
seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani;
b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di
ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di
ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.
4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo
rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.
5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri
delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Articolo 8
Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una
discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni
richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti
dati e informazioni:
a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare,
indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
c) l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di
volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei
rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas;
d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche,
geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e
da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e
relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 del 1°
giugno 1988;
e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con
particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua
all'interno e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento
alla lettera c);
f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei
sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;
g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri
stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le
misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di
chiusura della stessa;
h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i
criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di
sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
i) il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte
le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento
della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che
post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela
delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel
terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno
all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la
verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono
indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;
l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica,
redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere
previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica
in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;
m)il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla
realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi
alla costitizione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi
stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di
almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo
smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di
post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi
del regolamento (Ce) n. 761/2001 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2001;
n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la
domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale
procedura;
o) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a
qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14.
Articolo 9
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente
decreto e dagli allegati 1 e 2;
b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche
tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una
adeguata formazione professionale e tecnica;
c) il piano di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
i), contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e, limitarne le
conseguenze;
d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai
sensi dell'articolo 14;
e) il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del
piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, ove esistente;
f) il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;
g) il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all'avviamento
dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente
a quanto previsto all'allegato 2.
2. Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova
discarica, l'autorità territorialmente competente verifica che la discarica
soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio
dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo
una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni
stabilite dall'autorizzazione.
3. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia
dell'autorizzazione all'esercizio.
4. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al
rinnovo dell'autorizzazione nonché ai successivi controlli sono poste a carico
dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e
modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.
Articolo 10
Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce
autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 371 e successive modificazioni.
2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22
del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una
discarica indica almeno:
a) l'ubicazione della discarica nonché la delimitazione dell'area interessata;
b) la categoria della discarica;
c) la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per
il conferimento dei rifiuti;
d) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere
smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco
Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;
e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di
cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l);
f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi
tecnici utilizzati;
g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le
procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni
analitiche sui rifiuti conferiti;
h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione
successiva alla chiusura;
i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine
della gestione operativa;
l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla
Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti,
ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi
sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;
m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla
chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalità previste
nell'allegato 2;
n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14,
sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m);
o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.
3 . L'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo
dopo l'accettazione da pare della Regione delle garanzie finanziarie di cui
all'articolo 14.
Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti,
fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale
deve coprire la capacità totale della discarica come definita al comma 1,
lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della
discarica è prestata per i singoli lotti autorizzati.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del
Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, le informazioni contenute nelle
domande di autorizzazione accolte sono trasmesse, a fini statistici, dall'ente
competente per territorio all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del
territorio (Apat) che provvede a metterle a disposizione degli enti interessati.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai
sensi del regolamento (Ce) 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato
ogni 8 anni.
6. La Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del
presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle
emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.
Articolo 11
Procedure di ammissione
1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise
indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul
comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da
collocare in discarica.
2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini
dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la
documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità
previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria
di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del
primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le
caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori
conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati
dal gestore.
3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore
dell'impianto deve:
a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il
formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.
22 del 1997 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (Cee) n. 259/93
del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo
delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;
b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel
formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro
dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità previsti dal
presente decreto;
c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in
discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle
caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato
decreto del Ministro dell'ambiente n. 145 del1998;
d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le
informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti
depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del
detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d) e
comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita
documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza
ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto
pericoloso;
e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti
trasportati;
f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai
criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera g),
con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque,
con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere
opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità
territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi;
g) comunicare alla Regione ed alla Provincia territorialmente competenti la
eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione
delle disposizioni del citato Regolamento (Cee) n. 259/93 riguardante le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Articolo 12
Procedura di chiusura
1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è
avviata:
a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;
b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della
Regione competente per territorio;
c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da
provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente
per territorio.
2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo
la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare
della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel
progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto
indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente
chiusa solo dopo che l'Ente territoriale competente al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul
sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo
l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun
caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni
stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della
discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e
del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante
il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.
Articolo 13
Gestione operativa e post-operativa
1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere
rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti
dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di
ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonché
le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle
acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli
ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere
assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere
funzionali ed impiantistiche della discarica.
2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono
essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino
a che l'Ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta
rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i
controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che
possano essere interessate.
3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori,
celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla
quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti
smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.
4. Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni
dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei
rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'Ente territoriale
competente, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la relazione di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui
risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e
sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli
effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti
elementi:
a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
b) prezzi di conferimento;
c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di
trattamento e smaltimento;
d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento
e smaltimento;
e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro
ammissibilità in discarica nonché sulle matrici ambientali.
6. Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche
eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito
delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione
dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di
attuazione delle medesime.
Articolo 14
Garanzie finanziarie
1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica,
comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata
alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa
ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica,
come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per
lotti.
2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica
assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è
commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di
autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può
essere prestata per lotti.
3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro
complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle
operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della
discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore
qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente:
a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data
della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;
b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data
della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi
dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in
misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati
commi.
5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto,
alla data di entrata in vigore della presente decreto, l'80% della capacità
autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto
nella misura del 40%.
6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti
secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria
di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.
7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo,
allorquando le regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla
tariffa con le modalità di cui all'articolo 15.
Articolo 15
Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche
1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i
costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la
prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i
costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato
all'articolo 10 comma 1, lettera i).
Articolo 16
Sanzioni
1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 è punito
con la sanzione prevista dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n.
22 del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di
ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11.
2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 4,
diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di
ammissibilità di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione di cui
all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Articolo 17
Disposizioni transitorie e finali
1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i
rifiuti per cui sono state autorizzate.
2. Fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove
discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità
previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984,
pubblicata nel supplemento ordinario alla gazzetta Ufficiale n. 253 del 13
settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8
agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse,
relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a
discariche di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente
avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati
alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore
della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della
discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie
finanziarie di cui all'articolo 14.
4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di
cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e
fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale
per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al
16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche
l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le
garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla
prestazione della garanzia finanziaria.
5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità
competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica,
conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).
6. Sono abrogati:
a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei
paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del Comitato Interministeriale del 27
luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005 i
valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;
b) il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo l998, n. 141;
c) l'articolo 5, commi 6 e 6 bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.
7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Dato a Roma, addì 13 gennaio 2003
Allegato 1
(articolo 3, comma 3)
(articolo 9, comma 1)
Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica
1. Impianti di discarica per rifiuti
inerti
1.1. Ubicazione
Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica
per rifiuti inerti non devono ricadere in:
- aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18
maggio 1989, n. 183;
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Le discariche non devono essere normalmente localizzate:
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo
superficiale;
- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le
frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero
compromettere l'integrità della discarica;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa
come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni
definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno
sopra riportato in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita;
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi
dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione
delle discariche per inerti nei siti di cui al comma precedente.
La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per
quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare,
indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.
Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di
accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:
- distanza dai centri abitati;
- fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti,
cimiteri, ferrovie, beni militari;
Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree
degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.
1.2. Protezione del terreno e delle acque
1.2.1. Criteri generali
L'ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica devono
soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno,
delle acque freatiche e delle acque superficiali.
Deve essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato, ove ciò sia
ritenuto necessario dall'ente territoriale competente.
La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali deve
essere realizzata mediante la combinazione di una barriera geologica e di un
eventuale rivestimento della parte inferiore durante la fase di esercizio e
mediante l'aggiunta a chiusura della discarica di una copertura della parte
superiore durante la fase post-operativa.
Qualora la barriera geologica non presenti le caratteristiche di seguito
specificate, la protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque
superficiali deve essere realizzata attraverso il completamento della stessa con
un sistema barriera di confinamento.
1.2.2. Barriera geologica
La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e
idrogeologiche al di sotto e in prosssimità di una discarica tali da assicurare
una capacità di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le
acque superficiali e sotterranee. Il substrato della base e dei lati della
discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti
di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti
criteri:
- conducibilità idraulica k < o = 1 x 10-7 m/s;
- spessore > o =1 m.
Le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica naturale devono
essere accertate mediante apposita indagine in sito.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui
sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di
confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.
Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto
al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima
escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di
almeno 1,5 metri.
La barriera messa in opera artificialmente deve avere uno spessore non inferiore
a 0,5 metri.
1.2.3. Copertura superficiale finale
La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti
criteri:
- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- minimizzazione dei fenomeni di erosione;
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata
La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato
costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:
1. strato superficiale di copertura con spessore > o =1 m che favorisca lo
sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino
ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di
proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
2. strato drenante con spessore > o = 0.5 m in grado di impedire la
formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti
3) e 4);
3. strato minerale superiore compattato di spessore > o = 0.5 m e di bassa
conducibilità idraulica.
4. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi
superiori e costituito da materiale drenante.
1.3. Controllo delle acque
In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure
adeguate per:
- limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo
della discarica;
- impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della
discarica.
Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall'autorità competente,
un sistema di raccolta delle acque di percolazione. La gestione di detto sistema
deve minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al
minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. Il percolato
raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di
garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente
in materia.
1.4. Stabilità
Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi
mediante specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in
considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonché
delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i
sistemi di protezione della discarica.
Deve essere, altresì, verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei
rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica,
con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e delle coperture, anche
a i sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data11 marzo 1988,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988.
Per gli impianti che ricadono in Comuni soggetti a rischio sismico, così come
elencati nei decreti del Ministro dei lavori pubblici in data 5 marzo 1984,
pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 91 del 31 marzo 1984, le analisi di
stabilità devono essere condotte in condizioni dinamiche, introducendo le
variabili di accelerazione indotta dall'evento sismico di più alta intensità
prevedibile, ed adeguando le eventuali strutture in muratura da realizzare alle
disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data16
gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
1.5. Disturbi e rischi
Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i
disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:
- emissione di odori e polvere;
- materiali trasportati dal vento;
- uccelli parassiti ed insetti;
- rumore e traffico;
- incendi.
1.6. Barriere
La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso
al sito.
Deve essere prevista una barriera perimetrale arborea autoctona al fine di
minimizzare gli impatti visivi e olfattivi.
I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di
controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte
ad impedire lo scarico illegale.
1.7. Dotazione di attrezzature e personale
Gli impianti di discarica devono essere dotati, direttamente o tramite
apposita convenzione, di laboratori che operano in regime di qualità secondo le
norme ISO 9000 e successive modificazioni per le specifiche determinazioni
previste per la gestione dell'impianto.
1.8. Modalità e criteri di deposito
I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni
moleste devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati;
devono essere inoltre previsti specifici sistemi di contenimento e/o di modalità
di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione stessa.
Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità
della massa di rifiuti e delle strutture collegate.
L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare fenomeni
di instabilità.
Impianti per rifiuti non pericolosi e per
rifiuti pericolosi
2.1. Ubicazione
Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non
pericolosi non devono ricadere in:
- aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18
maggio 1989, n. 183;
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Gli impianti non vanno ubicati di norma:
- in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di
1° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi
i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare
l'isolamento dei rifiuti;
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo
superficiale;
- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le
frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero
compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;
- in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa
come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le
Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di
ritorno in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita.
Con provvedimento motivato le Regioni possono autorizzare la realizzazione di
discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti.
La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per
quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare,
indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.
Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di
accettabilità dell'impianto in relazione a:
- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico di 2° categoria così come
classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per
gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di
progettazione degli impianti stessi;
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti
ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del
regolamento (Cee) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con
tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (Cee) n. 2092/91;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici
Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti
contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare
qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati
in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita
sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e
relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.
2.2. Protezione delle matrici ambientali
Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici
ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici:
- sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;
- impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;
- impianto di raccolta e gestione del percolato;
- impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche
dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili);
- sistema di copertura superficiale finale della discarica.
Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi
ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di
captazione gas, etc.), e il mantenimento di opportune pendenze per garantire il
ruscellamento delle acque superficiali.
2.3. Controllo delle acque e gestione del percolato
Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a
minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.
Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere
allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee
canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di
ritorno di 10 anni.
Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti
per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito
nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data
di chiusura definitiva dell'impianto.
Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo
da:
- minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al
minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione;
- prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento
previsto;
- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
- sopportare i carichi previsti.
Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente
idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può
essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del
relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno
della discarica.
2.4. Protezione del terreno e delle acque
2.4.1. Criteri generali
L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le
condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque
sotterranee o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta
del percolato.
La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere
realizzata, durante la fase operativa, mediante la combinazione della barriera
geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della
discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase
post-operativa anche mediante copertura della parte superiore.
2.4.2. Barriera geologica
Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una
formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e
spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:
- discarica per rifiuti non pericolosi: k < o = 1 x 10-9 m/s e s
> o =1 m;
- discarica per rifiuti pericolosi: k < o = 1 x 10-9 m/s e s >
o =5 m;
La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su
tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate
mediante indagini e perforazioni geognostiche.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui
sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di
confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.
Per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e
delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra
della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale
rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni
chimiche e meccaniche presenti nella discarica.
Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve
essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di
almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di
massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.
Le caratteristiche del sistema barriera di confinamento artificiale sono
garantite normalmente dall'accoppiamento di materiale minerale compattato
(caratterizzato da uno spessore di almeno 100 cm con una conducibilità
idraulica k < o =10-7 cm/s, depositato preferibilmente in strati
uniformi compattati dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana.
L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di
impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con
lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante.
Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di
confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente,
potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori
inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'Ente territoriale
competente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi di stabilità
del sistema barriera di confinamento.
Lo strato di materiale artificiale e/o il sistema barriera di confinamento deve
essere inoltre adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di
danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della discarica.
Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve
essere previsto uno strato di materiale drenante con spessore > o = 0,5 m.
Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve
conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai
sistemi di raccolta.
2.4.3. Copertura superficiale finale
La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti
criteri:
- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- minimizzazione dei fenomeni di erosione;
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;
La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato
costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:
1. strato superficiale di copertura con spessore > o =1 m che favorisca lo
sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino
ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere
le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore > o = 0.5 m
in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di
cui ai successivi punti 3) e 4);
3. strato minerale compattato dello spessore > o = 0,5 m e di conducibilità
idraulica di > o = 10-8 m/s o di caratteristiche equivalenti,
integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di
discarica di rifiuti pericolosi;
4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali
intasamenti, con spessore > o = 0.5 m;
5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in
opera degli strati sovrastanti
Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti
cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa
dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovrà tenere conto di tali
variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale.
La copertura superficiale finale come sopra descritta deve garantire
l'isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed
a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di
confinamento.
La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio può
essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura può essere più
semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in
corso di assestamento.
Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine
di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne
l'infiltrazione nella discarica.
La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un
carico compatibile con la destinazione d'uso prevista.
2.5. Controllo dei gas
Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotati di
impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di
captazione e il conseguente utilizzo energetico.
La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il
rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far
percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di
rispetto.
Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può
danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile un piano di
mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei
sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.
È inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato
all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua
funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente
formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas
esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa.
Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per
l'eliminazione della condensa; l'acqua di condensa può essere eccezionalmente
reimmessa nel corpo della discarica.
Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a
seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni
di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas
di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura
T>850°, concentrazione di ossigeno > o = 3% in volume e tempo di
ritenzione > o = 0,3 s.
Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in
esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione
del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 13,
comma 2.
2.6. Disturbi e rischi
Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e
pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i
rischi provenienti dalla discarica e causati da:
- emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica;
- produzione di polvere;
- materiali trasportati dal vento;
- rumore e traffico;
- uccelli, parassiti ed insetti;
- formazione di aerosol;
- incendi.
2.7. Stabilità
Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi a mezzo di
specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in
considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti nonché
delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i
sistemi di protezione ambientale della discarica.
Inoltre deve essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei
rifiuti scaricati, come al successivo punto 2.10, e la stabilità dell'insieme
terreno di fondazione-discarica con particolare riferimento alla stabilità dei
pendii ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data11 marzo
1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 127 del 1°
giugno 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei
rifiuti.
2.8. Protezione fisica degli impianti
La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso
al sito di persone ed animali.
Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma
di misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito di discarica deve
essere individuato a mezzo di idonea segnaletica.
La copertura giornaliera della discarica, di cui al punto 2.10, deve contribuire
al controllo di volatili e piccoli animali.
2.9. Dotazione di attrezzature e personale
Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi devono
essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei
per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.
La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire
il sito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) e deve essere assicurata
la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche
in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo
di rifiuti smaltiti.
In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione
individuale (Dpi) in funzione del rischio valutato.
Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere
preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza
ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei
dispositivi di protezione individuale (Dpi).
2.10. Modalità e criteri di coltivazione
È vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi
soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento
e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale
dispersione.
Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità
della massa di rifiuti e delle strutture collegate.
I rifiuti vanno deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare,
lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%.
La coltivazione deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata
ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area
della discarica.
L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione,
onde limitare successivi fenomeni di instabilità.
Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti
atmosferici, e mantenere, per quanto consentito dalla tecnologia e dalla
morfologia dell'impianto, pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle
acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.
I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste
e nocive devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali
adeguati; è richiesta una copertura giornaliera dei rifiuti con uno strato di
materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura
giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la
dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori.
Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini
del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo
di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione.
Lo stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinte aree
della discarica, tra loro opportunamente separate e distanziate.
3.
Caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo dei rifiuti
Il deposito sotterraneo dei rifiuti può essere
realizzato per lo smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:
- rifiuti inerti;
- rifiuti non pericolosi;
- rifiuti pericolosi
3.1. Protezione delle matrici ambientali
3.1.1 Criteri generali
Lo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire
l'isolamento dei i rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la barriera geologica e le
cavità, e in particolare le strutture artificiali, costituiscono un sistema che
come tutti gli altri aspetti tecnici deve rispettare i requisiti prescritti.
Deve essere dimostrata la sicurezza durante la fase di esercizio e a lungo
termine nei confronti delle matrici ambientali.
3.1.2 Barriera geologica e stabilità
Deve essere effettuata un indagine di dettaglio della struttura geologica di
un sito, con ricerche ed analisi della tipologia delle rocce, dei suoli e della
topografia. L'esame geologico serve ad accertare che il sito è adatto alla
creazione di un deposito sotterraneo.
Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e la struttura delle
irregolarità o delle fratture degli strati geologici circostanti e l'impatto
potenziale dell'attività sismica su tali strutture.
La stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate ricerche e
modelli predittivi.
La valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I processi vanno
analizzati e documentati in maniera sistematica.
È necessario accertare che:
a) durante e dopo la formazione delle cavità, né nella cavità stessa né
sulla superficie del suolo sono prevedibili deformazioni di rilievo che possano
danneggiare la funzionalità del deposito sotterraneo o consentire un contatto
con la biosfera;
b) la capacità di carico della cavità è sufficiente a prevenirne il crollo
durante l'utilizzo;
c) il materiale depositato deve avere la stabilità necessaria ad assicurarne la
compatibilità con le proprietà geomeccaniche della roccia ospitante;
È indispensabile un'indagine approfondita della composizione delle rocce e
delle acque sotterranee per valutare la situazione attuale delle acque
sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e l'abbondanza
dei minerali presenti nella frattura, nonché una descrizione mineralogica
quantitativa della roccia ospitante. Va valutata anche l'incidenza della
variabilità sul sistema geochimico.
Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la
roccia che circonda i rifiuti deve rivestire un duplice ruolo:
a) roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti;
b) strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di
anidrite), che costituiscono una barriera geologica che impedisce alle acque
sotterranee di penetrare nella discarica e, che impedisce ai liquidi e ai gas di
filtrare all'esterno dell'area di smaltimento. Nei punti in cui tale barriera
geologica è attraversata da pozzi e perforazioni è necessario provvedere a
sigillarli durante le operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi
chiuderli ermeticamente dopo la cessazione delle attività del deposito
sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo di attività
della discarica, dopo la cessazione delle attività di questa è indispensabile
sigillare l'area di smaltimento con una diga impermeabile all'acqua, progettata
calcolando la pressione idraulica operativa a tale profondità, in maniera che
l'acqua che potrebbe filtrare nella miniera ancora in funzione non possa
comunque penetrare nell'area di smaltimento.
Nelle miniere di salgemma il sale è considerato una barriera di contenimento
totale. I rifiuti entrano quindi in contatto con la biosfera solo nel caso si
verifichi un incidente o per effetto di un evento geologico a lungo termine come
il movimento terrestre o l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del
livello del mare). Non esistono probabilità molto elevate che i rifiuti
subiscano alterazioni nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre
tenere conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli.
Per stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo stoccaggio
sotterraneo a una profondità di parecchie centinaia di metri; la roccia dura può
essere costituita da diverse rocce magmatiche come il granito o il gneiss, ma
anche da rocce sedimentarie come il calcare o l'arenaria. A tale scopo ci si può
servire di una miniera non più sfruttata per le attività estrattive o di un
impianto di stoccaggio nuovo.
Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non è possibile il contenimento totale
e quindi è necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a
far sì che l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli effetti
degli agenti inquinanti impedendo così effetti negativi irreversibili nei
confronti dell'ambiente. Sarà quindi la capacità dell'ambiente circostante di
attenuare e degradare gli agenti inquinanti a determinare l'accettabilità di
una fuga da una struttura di questo tipo.
Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in maniera
globale, tenendo conto del funzionamento coerente delle diverse componenti del
sistema. Nel caso di stoccaggio sotterraneo nella roccia dura il deposito deve
essere situato al di sotto della falda acquifera per prevenire il deterioramento
delle acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia dura deve rispettare tale
requisito, impedendo che qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito
raggiunga la biosfera - e in particolare gli strati superiori della falda
acquifera a contatto con essa - in quantità o concentrazioni tali da provocare
effetti nocivi. È necessario quindi valutare l'afflusso delle acque verso e
nella biosfera e l'impatto della variabilità sul sistema idrogeologico.
Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e delle
strutture artificiali può portare alla formazione di gas nel deposito
sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto di tale fattore nel
progettare le strutture per lo stoccaggio sotterraneo di questo tipo.
3.1.3 Valutazione idrogeologica
Deve essere condotta un'indagine approfondita delle caratteristiche idrauliche
per valutare la configurazione dello scorrimento delle acque sotterranee negli
strati circostanti, sulla base delle informazioni sulla conduttività idraulica
della massa rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici.
3.1.4 Valutazione dell'impatto sulla biosfera
È indispensabile un'indagine sulla biosfera che potrebbe essere toccata dal
deposito sotterraneo. Vanno svolti anche studi di base per determinare il
livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente naturale locale.
3.1.5 Valutazione della fase operativa
Per quanto riguarda la fase operativa, l'analisi deve accertare:
a) la stabilità delle cavità;
b) che non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto tra i rifiuti e
la biosfera;
c) che non esistono rischi inaccettabili per il esercizio dell'impianto.
L'accertamento della sicurezza operativa dell'impianto deve comprendere
un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla base di dati specifici relativi
all'inventario dei rifiuti, alla gestione dell'impianto e al programma di
attività. Va dimostrato che tra i rifiuti e la roccia non rischiano di crearsi
reazioni chimiche o fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della
roccia e da mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre ai
rifiuti non ammissibili ai termini dell'articolo 6 e del decreto di cui
all'articolo 7, comma5, non è consentito il conferimento di rifiuti
potenzialmente soggetti alla combustione spontanea nelle condizioni di
stoccaggio previste (temperatura, umidità), prodotti gassosi, rifiuti volatili,
rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscellanea non identificata.
Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una via di
contatto tra i rifiuti e la biosfera durante la fase operativa. I diversi tipi
di rischi operativi potenziali devono essere riassunti in categorie specifiche e
ne devono essere valutati i possibili effetti, accertando che non esistono
rischi di una rottura del contenimento dell'operazione e prevedendo misure di
emergenza
Allegato 2
(articolo 8, comma 1)
(articolo 9, comma 1)
Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione
post-operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario
1. Principi generali
Il presente allegato stabilisce le modalità di gestione e le procedure
comuni di sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di
una discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed
individuare le adeguate misure correttive.
Disciplina inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure
di chiusura di una discarica e individua gli adempimenti durante la fase
post-operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo.
Definisce inoltre le modalità per individuare il prezzo corrispettivo minimo
per lo smaltimento in discarica previsto dall'articolo 15.
I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione
post-operativa e di sorveglianza e controllo sono lo strumento con il quale
l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione verifica che:
- le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione;
- la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente;
- il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al
termine delle attività.
I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione
post-operativa e di sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei
contenuti essenziali dell'autorizzazione e devono essere approvati dall'Autorità
procedente, definiscono compiutamente le fasi di gestione operativa, di
ripristino ambientale e di gestione post-operativa della discarica affinché:
- i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri stabiliti
per ciascuna categoria di discarica;
- i processi di stabilizzazione all'interno della discarica avvengano
regolarmente;
- i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci;
- le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate;
- il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto
periodicamente con l'obiettivo di determinare l'andamento dei parametri
significativi e di accertare l'eventuale superamento di soglie limite di
accettabilità;
- il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.
Alle scadenze indicate nell'autorizzazione, e comunque con periodicità almeno
annuale, il gestore provvede ad inviare all'autorità di controllo i risultati
complessivi dell'attività della discarica con riferimento ai seguenti dati:
- quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti;
- volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e
finale delle celle;
- volume finale disponibile;
- produzione di percolato (m3/anno) e sistemi utilizzati per il
trattamento/smaltimento;
- quantità di gas prodotto ed estratto (Nm3/anno) ed eventuale
recupero d'energia (kWh/anno);
- risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle
emissioni.
2. Piano di gestione operativa
Il piano di gestione operativa individua le modalità e le procedure
necessarie a garantire che le attività operative della discarica siano condotte
in conformità con i principi, le modalità e le prescrizioni del presente
Decreto e dell'autorizzazione.
2.1 Elementi del piano
Il piano riporta la descrizione di:
- modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli
automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle
emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite di percolato nel
corso del conferimento;
- procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di
identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e
relative modalità di campionamento ed analisi);
- modalità e criteri di deposito in singole celle;
- criteri di riempimento e chiusura delle celle con l'indicazione delle misure
da adottare per la riduzione della produzione di percolato;
- procedura di chiusura;
- piano di intervento per condizioni straordinarie quali:
- allagamenti;
- incendi;
- esplosioni;
- raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione;
- dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente;
3. Piano di ripristino ambientale
Il piano di ripristino ambientale individua gli interventi che il
gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della
discarica a chiusura della stessa.
Il piano di ripristino ambientale deve prevedere la destinazione d'uso dell'area
tenendo conto:
- dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;
- dell'eventuale formazione di percolato e di biogas;
- del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino
alla conclusione della fase post-operativa;
- della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche
dell'area stessa.
3.1 Elementi del piano
Costituiscono contenuti essenziali del piano di ripristino ambientale:
- il quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe su morfologia,
geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia
superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione agricola e faunistici;
- le analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente;
- gli obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta;
- la destinazione d'uso dell'area;
- i tempi e le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione
ambientale;
- la documentazione cartografica ed eventuali analisi.
Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una
copertura vegetale, l'intervento deve essere eseguito secondo le seguenti
procedure:
- la ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) deve
avvenire primariamente con l'utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in
assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche controllate e
plausibilmente analoghe a quelle del sito d'intervento; per il miglioramento
della fertilità deve essere utilizzato in via preferenziale compost di qualità
come ammendante;
- sullo strato edafico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento
anche temporaneo, con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di
una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di
rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo;
- nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si deve
procedere in maniera progressiva e, a seconda della destinazione finale d'uso (ecologico-forestale,
ricreativo a verde pubblico, agricolo ma comunque non per destinazione di
produzioni alimentari, umane o zootecniche), utilizzando prioritariamente specie
arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da
ricostituire ed adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo;
- durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono
essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire
l'attecchimento della vegetazione; in particolare è necessario garantire la
manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di
irrigazione fissa o mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo
sviluppo della copertura vegetale.
4. Piano di gestione in fase post-operativa
Il piano di gestione post-operativa individua tempi, modalità e condizioni
della fase di gestione post-operative della discarica e le attività che devono
essere poste in essere durante tale fase, con particolare riferimento alle
attività di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire che
anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale
previsti.
4.1 Elementi del piano
Il piano deve riportare la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte
del gestore finalizzate a garantire che anche in questa fase il processo
evolutivo della discarica - nei suoi vari aspetti - prosegua sotto controllo in
modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima, in cui si può
considerare praticamente inesistente l'impatto dell'impianto sull'ambiente.
Dovranno pertanto essere individuate in particolare le operazioni relative a:
- manutenzione per mantenere in buona efficienza;
- recinzione e cancelli di accesso;
- rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
- viabilità interna ed esterna;
- sistema di drenaggio del percolato;
- rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;
- sistema di impermeabilizzazione sommitale;
- copertura vegetale, procedendo ad innaffiature, periodici sfalci, sostituzione
delle
essenze morte;
- pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;
- modalità e frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il
mantenimento dello stesso al livello minimo possibile.
5. Piano di sorveglianza e controllo
Il piano di sorveglianza e controllo di cui alla lettera i)
dell'articolo 8, comma 1, deve essere costituito da un documento unitario,
comprendente le fasi di realizzazione, gestione e post-chiusura, relativo a
tutti i fattori ambientali da controllare, i parametri ed i sistemi unificati di
prelevamento, trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura ed i
sistemi di restituzione dei dati. Il piano è finalizzato a garantire che:
a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono
progettate in tutte le condizioni operative previste;
b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente
ed i disagi per la popolazione;
c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
d) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella
gestione;
e) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai
risultati delle campagne di monitoraggio.
Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale
qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità
riportati come esemplificativi nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato su:
- acque sotterranee;
- percolato;
- acque di drenaggio superficiale;
- gas di discarica;
- qualità dell'aria;
- parametri meteoclimatici;
- stato del corpo della discarica.
I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti,
preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche ufficiali.
5.1 Acque sotterranee
Obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali
situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili
alla discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive.
Devono essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi,
anche in relazione all'estensione della discarica, in modo tale che siano
presenti almeno un pozzo a monte (a distanza sufficiente dal sito per escludere
influenze dirette) e due a valle, tenuto conto della direzione di falda.
Nei punti di monitoraggio individuati deve essere rilevato il livello di falda.
È opportuno installare una sonda per il rilevamento in continuo del livello
della falda in caso di modesta soggiacenza della falda.
Il piano di monitoraggio deve comprendere almeno i parametri fondamentali,
contrassegnati con l'asterisco, riportati nella tabella 1 del presente Allegato;
per un monitoraggio significativo è importante effettuare tutti i rilevamenti
analitici di cui alla citata tabella 1, in particolare in presenza di valori
anomali dei parametri fondamentali e comunque almeno una volta l'anno.
I livelli di controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali
della qualità delle acque freatiche.
In particolare, in funzione della soggiacenza della falda, delle formazioni
idrogeologiche specifiche del sito e della qualità delle acque sotterranee dovrà
essere individuato il livello di guardia per i vari inquinanti da sottoporre ad
analisi.
In caso di raggiungimento del livello di guardia è necessario adottare il piano
d'intervento prestabilito, così come individuato nell'autorizzazione; è
necessario altresì ripetere al più presto il campionamento per verificare la
significatività i dati.
5.2 Acque meteoriche di ruscellamento
In situazioni di particolare vulnerabilità ambientale il piano provvederà
ad individuare i parametri e la frequenza di analisi relativi alle acque di
drenaggio superficiale.
5.3 Percolato
In presenza di percolato e acqua superficiale, i campioni devono essere
prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e
composizione) del percolato devono essere eseguiti separatamente in ciascun
punto in cui il percolato fuoriesce dall'area. Il controllo delle acque
superficiali deve essere fatto in almeno due punti, di cui uno a monte e uno a
valle della discarica.
Il controllo del percolato e dell'acqua superficiale, in caso di contatto fra le
due matrici, deve essere effettuato prelevando un campione rappresentativo della
composizione media.
Deve essere misurata la quantità di percolato prodotto e smaltito, da correlare
con i parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico del percolato.
I parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda della
composizione dei rifiuti depositati in discarica; vanno indicati nel
provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto, e
devono tenere conto dei criteri di ammissibilità di cui al decreto previsto
dall'articolo 7, comma 5.
5.4 Emissioni gassose e qualità dell'aria
Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e rifiuti
contenenti sostanze che possono sviluppare gas o vapori deve esser previsto un
monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e diffuse, della discarica
stessa, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas esterne al corpo
della discarica stessa.
A tal proposito il Piano deve definire livelli di guardia relativamente alla
presenza del gas di discarica all'esterno della discarica, anche nel suolo e nel
sottosuolo, nonché contenere un piano d'intervento da realizzare ed attivare in
caso di superamento degli stessi.
I parametri di monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere almeno CH4,
CO2, O2, con regolarità mensile, altri parametri quali: H2,
H2S, polveri totali, NH3, mercaptani e composti volatili
in relazione alla composizione dei rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, a
caratterizzare quantitativamente il gas di discarica.
La frequenza di tali misure deve essere quella indicata dalla tabella 2, salvo
una diversa prescrizione dell'Autorità di controllo.
L'autorità di controllo stabilirà anche eventuali misure per l'identificazione
di migrazioni del gas nel suolo e nel sottosuolo.
La valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse della discarica
deve essere effettuata con modalità e periodicità da definirsi in sede di
autorizzazione. Il numero e l'ubicazione dei siti di prelievo dipendono dalla
topografia dell'area da monitorare. Di norma è opportuno prevedere almeno due
punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento
del campionamento, a monte e a valle della discarica.
5.5 Discariche adibite allo smaltimento di rifiuti di amianto o contenenti
amianto
Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti di amianto o contenenti
amianto, il parametro utilizzato per il monitoraggio e controllo è la
concentrazione di fibre nell'aria. La frequenza delle misure viene fissata
all'interno del piano di sorveglianza e controllo.
Per la valutazione dei risultati si deve far riferimento ai criteri cautelativi
di monitoraggio indicati nel decreto del Ministro della sanità in data 6
settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n.
288 del 1994. Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche
di MOCF.
5.6 Parametri meteoclimatici
La discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione dei
dati meteoclimatici.
La tipologia delle misure meteoclimatiche è quella indicata dalla tabella 2,
salvo una diversa prescrizione dell'autorità di controllo, che potrà anche
imporre per casi particolari la rilevazione in continuo, definendo altresì la
modalità, la tipologia di misure, nonché la modalità della loro trasmissione.
5.7 Morfologia della discarica
La morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella
ancora disponibile per il deposito di rifiuti devono essere oggetto di
rilevazioni topografiche almeno semestrali.
Tali misure devono anche tenere conto della riduzione di volume dovuta
all'assestamento dei rifiuti e alla loro trasformazione in biogas.
In fase di gestione post-operativa devono essere valutati gli assestamenti e la
necessità di conseguenti ripristini della superficie, secondo la periodicità
minima prevista in tabella 2.
Tabella 1 - Analisi delle acque sotterranee
| Parametri
* = Parametri fondamentali |
| *pH |
| *temperatura |
| *Conducibilità elettrica |
| *Ossidabilità Kübel |
| BOD5 |
| TOC |
| Ca, Na, K |
| *Cloruri |
| *Solfati |
| Fluoruri |
| IPA |
| *Metalli: Fe, Mn, |
| Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb , Mg, Zn |
| Cianuri |
| *Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico |
| Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile) |
| Fenoli |
| Pesticidi fosforati e totali |
| Solventi organici aromatici |
| Solventi organici azotati |
| Solventi clorurati |
Tabella 2 - Parametri da misurare e frequenza minima delle misure*
| Parametro | Frequenza Misure gestione operativa |
Frequenza Misure gestione post-operativa |
|
| Percolato | Volume | Mensile | Semestrale |
| Composizione | Trimestrale | Semestrale | |
| Acque superficiali di drenaggio | Composizione | Trimestrale | Semestrale |
| Qualità dell'aria | Immissioni gassose potenziali e pressione atmosferica | Mensile | Semestrale |
| Gas di discarica | Composizione | Mensile | Semestrale |
| Acque sotterranee | Livello di falda | Mensile | Semestrale |
| Composizione | Trimestrale | Semestrale | |
| Dati meteoclimatici | precipitazioni | Giornaliera | Giornaliera, sommati ai valori mensili |
| Temperatura (min, max, 14 h CET) | Giornaliera | Media mensile | |
| Direzione e velocità del vento | Giornaliera | non richiesta | |
| Evaporazione | Giornaliera | Giornaliera, sommati ai valori mensili | |
| Umidità atmosferica (14 h CET) | Giornaliera | Media mensile | |
| Topografia dell'area | Struttura e composizione della discarica | Annualmente | |
| Comportamento d'assestamento del corpo della discarica | Semestrale | Semestrale per i primi 3 anni quindi annuale |
*Almeno annuale per tutti i parametri della tabella 1.
Piano finanziario
La garanzia che il prezzo minimo di cui al punto 1 copra realmente tutti i
costi, inclusi quelli relativi alla fase di post-chiusura, è assicurata dalla
presentazione di un piano economico finanziario che deve tenere conto dei
seguenti fattori:
1) il costo industriale predisposto in funzione di:
- costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto,
compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere di mitigazione
ambientale;
- spese per gestione operativa, comprese spese relative al personale ed ai mezzi
d'opera utilizzati;
- spese generali e tecniche;
- spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo
successivo alla chiusura;
2) gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.
Con frequenza annuale potrà essere presentata all'ente competente una relazione
di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle
eventuali variazioni intervenute a seguito di:
a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei
costi di gestione e di costruzione;
b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
c) nuove perizie di variante.
7. Adempimenti a carico dell'autorità competente per il rilascio
dell'autorizzazione
7.1 L'autorità competente provvede ad approvare i piani di gestione
operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza
e controllo, nonchè il piano finanziario di cui all'articolo 8, predisposti
secondo quanto previsto dall'allegato 2.
In particolare l'approvazione del piano di sorveglianza e controllo, che deve
prevedere l'assenso degli Enti addetti al controllo, comporta anche
l'individuazione dei parametri da analizzare da parte del soggetto gestore per
le varie matrici ambientali, la loro periodicità e le modalità di prelievo,
trasporto ed analisi dei campioni, in modo che tutti i soggetti coinvolti
adottino procedure uniformi ed omogenee.
7.2 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente deve
provvedere a condurre l'istruttoria tecnica dei progetti presentati dai soggetti
titolari degli interventi e verificare che siano state condotte le attività
preliminari di seguito specificate:
- individuazione delle acque sotterranee, comprese le eventuali emergenze delle
stesse, che possono essere interessate dalle attività della discarica;
- Ubicazione dei punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti), usi in atto delle
risorse idriche, andamento del flusso idrico sotterraneo, determinazione dei
principali parametri idrogeologici, definizione dell'escursione stagionale del
livello piezometrico, valutazione della qualità delle acque sotterranee, a
seguito di specifiche misurazioni. A tal proposito, i punti di misura devono
essere quotati (in m s.l.m.) con precisione almeno centimetrica e si deve
fissare almeno un punto di misurazione nella zona d'afflusso delle acque
sotterranee e almeno due punti di misurazione nella zona di deflusso, tenendo
conto della necessità di individuare con tempestività l'immissione accidentale
di percolato. Questo numero può essere aumentato ai fini di un'indagine
idrogeologica specifica e tenuto conto della necessità di individuare con
tempestività l'emissione accidentale di percolato nelle acque sotterranee;
- Conduzione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle acque
sotterranee interessate, al fine di stabilire i valori di riferimento per
eseguire i futuri controlli. Il campionamento deve essere effettuato almeno nei
tre punti di cui al comma precedente.