DECRETO MINISTERIALE
22 ottobre 1999, n. 460
(G.U. n. 287 del 7.12.1999)
Regolamento recante disciplina dei casi e
delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o
rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di
quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica,
dell’ambiente, dell’industria, del commercio
e dell’artigianato
e dei trasporti e della navigazione
Visto
il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389 ,
recante: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggi”;
Considerato
che l’articolo 46 del suddetto decreto
legislativo demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dei
trasporti e della navigazione, la determinazione dei casi e delle procedure di
conferimento, ai centri di raccolta previsti dallo stesso articolo, dei
veicoli a motore o dei rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati
dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli
927-929 e 923 del codice civile;
Visto
l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita
la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi in data 24 maggio 1999;
Inviata
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n.
42-10/A-41 del 5 luglio 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.
Gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e
successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso
pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo
stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del
contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l’uso o la
conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle
norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato
verbale di constatazione, dello stato d’uso e di conservazione del veicolo e
delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non
sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di
notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono,
anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento
provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti
con le modalità di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi
dell’articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .
2.
Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia
identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia
stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata
ai sensi dell’articolo 923 del codice civile.
3.
Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1
procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal
pubblico registro automobilistico (P.R.A.)., ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma
restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di
tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta,
della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata
dell’attestazione dell’organo di polizia della sussistenza delle
condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta
oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione
del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai
sensi del comma 2. L’onere della restituzione al pubblico registro
automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico
dei gestori dei centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo
secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di
polizia. Resta fermo l’obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di
consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.
Art. 2
1.
Gli organi di polizia di cui al comma 1 dell’articolo 1, allorchè
accertano, attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi per oltre
sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su
un’area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi degli articoli 6
, 7, 157 ,
158 e 175 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la
rimozione, ne dispongono, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 159
e 215 dello stesso decreto, il
conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta
indicati nell’articolo 1, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo
non risulta presentata denuncia di furto.
2.
Delle circostanze del ritrovamento e dell’avvenuto conferimento, l’organo
di polizia riferisce al sindaco ai sensi è per gli effetti di cui
all’articolo 927 e seguenti del codice civile.
3.
Il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all’articolo 928 del codice
civile, dispone, ove il proprietario del veicolo a del rimorchio, quale
risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo
stesso dell’invito a ritirarlo nel termine indicato nell’articolo 929
dello stesso codice, con l’esplicita avvertenza della perdita della proprietà
in caso di omissione. La restituzione è subordinata al pagamento delle spese
di prelievo, di custodia e del procedimento.
4.
Trascorso il termine indicato nell’articolo 929 del codice civile senza che
il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento
delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il
comune, in relazione alle condizioni d’uso del veicolo, non ne disponga la
vendita. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è
curata dal centro di raccolta con le modalità di cui al comma 3 dell’art.
1.
5.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli a motore o
ai rimorchi rinvenuti su aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento,
nel caso di sosta protratta per un periodo di sessanta giorni continuativi
senza l’effettuazione del pagamento delle somme dovute in conformità alle
tariffe.
Art. 3
1.
La provincia fissa le tariffe delle somme dovute ai centri di raccolta per il
prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico registro automobilistico
(P.R.A.) e la demolizione dei veicoli, ovvero soltanto per le prime due
operazioni in caso di vendita ai sensi del comma 4 dell’articolo 2, nonché
i criteri di detrazione dai corrispettivi dovuti dei valori standardizzati
delle singole tipologie di materiali recuperabili. La tariffa è determinata,
distintamente per le ipotesi di conferimento di cui agli articoli 1 e 2, sulla
base di criteri forfettari correlati alla categoria di appartenenza e al
valore medio di mercato del veicolo.
2.
L’onere finanziario è posto a carico dell’ente proprietario della strada
sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario della stessa.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 1999
Il Ministro dell’interno: RUSSO
JERVOLINO
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica: AMATO
Il Ministro dell’ambiente: RONCHI
Il Ministro dell’industria del commercio e
dell’artigianato: BERSANI
Il Ministro dei trasporti e della navigazione:
TREU
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre
1999
Registro n. 3 Interno, foglio n. 71