SEZIONE INFORTUNISTICA STRADALE

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Responsabile: S.Ten Pieropan Mario

0444/476643

 

Comuni presso i quali il corpo intercomunale ha competenza territoriale per la rilevazione dei sinistri stradali  

  1.  Gambellara
  2.  Montebello Vicentino
  3.  Zermeghedo
  4.  Montorso Vicentino
  5.  Arzignano

  6.  Chiampo
  7.  San Pietro Mussolino
  8.  Altissimo
  9.  Nogarole Vicentino
  10.  Crespadoro

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nuovo codice della strada - D.Lgs 285 del 30/04/1992.

Regolamento di esecuzione - D.p.r. 495 del 16/12/1992.

Titolo I – Art. 1

La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del codice della strada e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia.

Le norme emanate dal nuovo codice si ispirano:

-          al principio della sicurezza stradale

-          una razionale gestione della mobilità

-          protezione dell’ambiente

-          risparmio energetico

Titolo I – Art. 2

Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali

Titolo I – Art. 5

Il Ministero dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la circolazione sulle strade di cui all’art. 2

I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma degli artt 6 e 7 con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

IL SINISTRO STRADALE

E’ un evento che riverifica ogni qualvolta sulla sede stradale due o più utenti occupano contemporaneamente lo stesso spazio che viene ad essere interessato dalle traiettorie di entrambi, in quel momento si viene a formare un conflitto di spazio.

Normalmente i conducenti mettono in atto delle manovre di emergenza che se non si concretizzano si verifica il sinistro.

Il sinistro si manifesta come collisione fisica tra veicoli, o veicoli e cose o persone, o infine tra veicolo e ostacolo fisso.  Anche in questo ultimo caso si tratta di sinistro sotto ogni aspetto.

In tutti i casi l’organo intervenuto per la rilevazione ricerca le responsabilità e le ragioni per capire la dinamica.  

Lo Scontro:  Si concretizza quando le traiettorie seguite dai veicoli al momento dell’urto sono contrarie e le collisioni avvengono tra le parti anteriori dei veicoli.  

La Collisione: Si concretizza quando le traiettorie seguite dai veicoli sono normali od oblique tra loro e la collisione interessa la parte frontale di uno e la laterale dell’altro.

L’Investimento: Si concretizza quando i veicoli percorrono la stessa strada con analoga direzione e la collisione interessa la parte posteriore di uno e l’anteriore dell’altro; oppure tra veicolo e pedone.

COME COMPORTARSI IN CASO DI INCIDENTE  

Norma Generale:  Segnalare  l'ingombro ed il veicolo fermo sulla carreggiata.

Nel caso generale di ingombro della carreggiata il conducente deve, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, rendere libero per quanto possibile il transito, provvedendo a rimuovere l’ingombro.

Se ciò non è possibile deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito apponendo il segnale mobile di pericolo o in mancanza con altri mezzi idonei ed informare un organo di polizia. Art. 161 c.d.s.

Quando i veicoli, esclusi velocipedi, ciclomotori e motocicli a due ruote, fuori del centro abitato, per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci di posizione o di emergenza, e in ogni caso anche di giorno quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo di cui i veicoli devono essere dotati – triangolo rivestito di materiale retroriflettente – o in altro modo efficacemente. Art. 162 c.d.s.  

Si riporta di seguito il comportamento nel caso di coinvolgimento in un sinistro:  dettato normativo di cui all’Art. 189 c.d.s.

L’articolo del codice della strada, comprende 9 commi di cui i primi 4 dettano obblighi comportamentali e i secondi 5 sanzionano comportamenti illeciti di natura penale o amministrativa.

L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.  Comma 1

Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.  Comma 2

Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono, inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione secondo le disposizioni dell’art. 161.  Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.  Comma 3

In ogni caso i conducenti devono altresì fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. Comma 4

Chiunque nelle condizioni di cui al comma 1 non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1000.  In tale caso se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80/7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 gg. a 2 mesi ai sensi del capo I sez II titolo VI.  Comma 5

Chiunque nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni.  Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni, ai sensi del capo II sez II titolo VI.  Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dal codice di procedura penale agli artt. 281 )divieto di espatrio) 282 (obbligo di presentazione all’A.G.) 283 (divieto di obbligo di dimora) 284 (arresti domiciliari) anche fuori dai limiti previsti dall’art. 280 – stesso codice – ed è possibile procedere all’arresto ai sensi dell’art. 381 c.p.p. anche fuori dei limiti di pena ivi previsti.  Comma 6

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.  Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni, ai sensi del capo II sez. II titolo VI.  Comma 7

Il conducente che si fermi e. occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente il delitto di omicidio colposo e lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. Comma 8

Nei confronti del conducente che, entro le 24 ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 (misure accessorie previste dal codice di c.p.p.). Comma 8 bis

Chiunque non ottempera alle disposizioni di ai commi 2 3 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68.25 a € 275.10.  Comma 9

EVENTUALE COMPILAZIONE DEL MODULO CID

Le parti coinvolte possono, qualora non intervenga per qualsiasi motivo un organo di polizia stradale, provvedere alla redazione della constatazione amichevole d'incidente ossia compilare il modulo CID.

Modulo fornito da ogni singola compagnia assicuratrice secondo un modello prestabilito ed unificato, PREVISTO dall’art. 5 del D.L. 857 del 23/12/76 convertito, con modificazioni, nella L. 39 del 26/02/77, deve essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo.

Quando il modulo è firmato congiuntamente da entrambi i coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Se provato il contrario si configura il delitto di cui all’art. 640 del c.p.

Per i sinistri con soli danni alle cose l’assicuratore entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalità indicate nell’art. 22 della L. 990 del 24/12/69 (obbligo dell’assicurazione per i veicoli a motore) alla quale deve essere allegata denuncia secondo il modulo predetto debitamente compilato che deve indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento ovvero i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. La somma offerta deve essere congrua rispetto all’entità del danno.

L’obbligo di cui sopra sussiste anche per i sinistri ove si siano verificate anche lesioni personali non aventi carattere permanente o con prognosi entro 40 gg.  La richiesta deve essere presentata dal danneggiato con le modalità sopra indicate e deve contenere ogni indicazione utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi probatori del danno stesso, nonché da certificazione comprovante l’avvenuta guarigione.

Quando il modulo è sottoscritto da entrambi i coinvolti il termine di gg. 60 viene ridotto a gg. 30.

Nel caso di coinvolgimento di n. 2 veicoli utilizzare un modello.

Nel caso di coinvolgimento di n. 3 veicoli utilizzare due modelli e così via.

Nel compilare il modello seguire attentamente le indicazioni, scrivendo correttamente e leggibile indicando nei dati generali: 

1) Data   -  Ora  -  Luogo  -  Feriti  -  Danni  -  Testimoni  - (punti da 1 a 5)

2) Veicoli:     Dati dell’assicurato (intestatario della polizza) – (punto 6)

               Dati relativi al veicolo - (punto 7)

               Dati relativi alla compagnia di assicurazione - (punto 8)

               Dati relativi al conducente – (punto 9)

               Indicazione dei danni – (punto 10)

               Descrizione dei danni – (punto 11)

               Circostanze del sinistro – (punto 12)

               Grafico – (punto 13)

               Osservazioni – (punto 14)

               Firme – (punto 15)           

 

OBBLIGO DI INTERVENTO

Devono intervenire per rilevare gli incidenti stradali (art. 12 c.d.s.):

  1. Polizia di stato specialità polizia stradale

  2. Arma dei Carabinieri

  3. Corpo della Guardia di Finanza

  4. Servizi della Polizia Municipale

  5. Funzionari Ministero dell’interno addetti ai servizi di polizia stradale

  6. Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 57/1/2 del C.p.p.

Il rilievo tecnico di un incidente stradale costituisce  “servizio di polizia stradale” e l’espletamento dello stesso è devoluto agli organi indicati all’art. 12. 

Quali sono in via generale i servizi di polizia stradale?

Servizi di Polizia Stradale (art. 11 c.d.s.):

1)    la prevenzione e l’accertamento di violazioni in materia di circolazione stradale

2)   la rilevazione degli incidenti stradali

3)    predisposizione ed esecuzione servizi a regolare il traffico

4)    la scorta per la sicurezza della circolazione

5)    la tutela ed il controllo sull’uso della strada

6)    concorrere ad operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere

Ai servizi di polizia stradale provvede il ministero dell’interno salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati – rif. Art. 12/1 lettera “e” – polizia municipale.

Su questi organi incombe l’obbligo giuridico di effettuare i rilievi previsti, sia di propria iniziativa che a richiesta di privati, per ognuno dei quali potenzialmente è possibile l’instaurazione di un procedimento penale o civile.

Anche se nel sinistro non sono stati registrati danni alle persone è fatto obbligo di intervenire in quanto anche solo i danni patrimoniali alle cose, ove non vengono risarciti nelle misure richieste o dovute, possono dare luogo ad un procedimento civile che si baserà proprio sugli accertamenti tecnici operati dai rilevatori.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

La disciplina dell’accesso alle informazioni in materia di incidenti stradali acquisite dagli organi di polizia stradale che, ai sensi dell’art. 12 c.d.s., hanno proceduto ai rilievi è contenuta nel summenzionato art. 11/4 comma dello stesso codice e nell’art. 21 del suo regolamento (dpr 495/92)

Le parti coinvolte  possono legittimamente chiedere di accedere agli atti 

La legittimazione del richiedente dovrà essere documentata.

Qualità e tipologia delle informazioni  alle quali è possibile avere accesso sono espressamente indicate dall’art. 11 comma 4 del c.d.s. e riguardano:

1)      le modalità dell’incidente, cioè le risultanze delle indagini, dei rilievi, degli accertamenti di natura  tecnica (in sostanza il rapporto conclusivo);

2)      la residenza ed il domicilio delle parti coinvolte nell’incidente

3)      i dati di individuazione dei veicoli, dati indicati dagli artt. 74 e 100 del c.d.s.

4)      i dati relativi alla copertura assicurativa dei veicoli (numero polizza e società assicurativa)

       In caso di incidente mortale è sempre necessario il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria competente    (Procura della Repubblica di Vicenza).

       In caso di lesioni alle persone ed in pendenza di procedimento è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria

       In caso di lesioni alle persone e trascorsi almeno tre mesi dall’evento è necessaria apposita attestazione dell’avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela senza che quest’ultima sia stata presentata, attestazione che va prodotta dall’interessato e che deve essere rilasciata dalla Autorità Giudiziaria

 

MODALITA' DELLA RICHIESTA

Riferimento normativo: art. 21 comma 3 del dpr 495 del 16/12/92 (regolamento del c.d.s.)

Le parti legittimate sopra indicate possono rivolgersi al comando direttamente o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

DOCUMENTAZIONE PER SINISTRI CON SOLI DANNI ALLE COSE

Riferimento normativo art. 21 comma 4 del dpr 495 del 16/12/92 (regolamento del c.d.s.)

In tali casi le informazioni sono regolate  dalla L. 241 del 07/08/90 e le relative copie possono essere rilasciate senza particolari formalità. 

In tutti i casi la fornitura di dati o copie vengono rilasciate previo pagamento delle spese sostenute dal comando:

€ 0,26 cadauna copia  +  spese postali se richiesta spedizione via posta (€ 0,41 o € 0,77)

Ai sensi dell’art. 25 della L. 241 del 07/08/90 l’Autorità cui la richiesta è diretta può:

-          Accoglierla e quindi rilasciare le informazioni

-          Rigettarla, nel qual caso indicando le ragioni che possono essere:

a)    mancanza di legittimazione

b)    informazione diversa da quelle indicate all’art. 11 c.d.s.

c)     mancanza dell’autorizzazione dell’A.G. – art. 21 r.e. comma 5/6

d)     altro