OSEZIONE CONTRAVVENZIONI E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

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Responsabili: S.Ten. Berto Antonio e S.Ten. Scalzolaro Roberto

0444/476541

abile

ECCO I NUOVI ORARI IN VIGORE A PARTIRE DALL'1 gennaio 2003

SPORTELLO TELEFONICO

Dal Lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle 19.00
Sabato dalle 07.00 alle 13.00
Pronto Intervento 3355837277

 

ORARIO SPORTELLO AL PUBBLICO

lunedì

ore 8.30-11.30 / 17.30 – 18.30

martedì

ore 8.30-11.30 / 17.30 – 18.30

mercoledì

ore 8.30-11.30 / 17.30 – 18.30

giovedì

ore 8.30-11.30 / 17.30 – 18.30

venerdì

ore 8.30-11.30 / 17.30 – 18.30

ORARIO CASSA

tutti i giorni

ore 8.30-11.30 (contanti e bancomat)

tutti i giorni

ore 17.30-18.30 (solo bancomat)

 

La contravvenzione e l'avviso di accertamento

Il verbale di accertamento di una violazione (comunemente chiamato, in modo improprio, "contravvenzione") viene compilato quando si accerta una violazione ad una norma di legge o regolamentare e viene contestato sul posto a chi ha commesso la violazione, oppure notificato successivamente presso il domicilio e/o la sede legale del proprietario del veicolo che ha commesso l'infrazione.
Gli agenti della Polizia Municipale hanno la facoltà (in sostanza un "cortese" obbligo) di apporre sul parabrezza del veicolo parcheggiato irregolarmente un avviso di violazione che consente il pagamento IMMEDIATO (entro 10 giorni) di quanto dovuto per la violazione accertata.
Il pagamento può essere effettuato:
  1. presso l'ufficio contravvenzioni;
  2. mediante il conto corrente postale allegato all’avviso di violazione;
Il fatto di non dover attendere la notifica del verbale presso il proprio domicilio permette di pagare la multa al netto delle spese aggiuntive (procedurali,di accertamento e di notifica), che possono incidere anche per il 25% sul totale dell’importo.

 

Il verbale

Dopo che il verbale è stato scritto, l' interessato ha 60 giorni di tempo dalla data della contestazione immediata, o dalla notifica, per il pagamento.
In caso di violazione al codice della strada, il verbale deve essere notificato al cittadino entro 150 giorni dalla data della violazione. I 150 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il 150° giorno è un giorno festivo, il termine scade il primo giorno feriale successivo. Oltre i 150 giorni la notifica è inefficace. Nei casi di violazione di leggi e regolamenti riguardanti la tutela dell’ambiente, l’edilizia o altri regolamenti comunali, la notifica deve avvenire entro 90 giorni.
Nel caso di violazioni al Codice della Strada, se il proprietario del veicolo ("responsabile in solido") è una persona diversa da chi ha commesso l'infrazione, una copia del verbale sarà consegnata anche a lui. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del proprietario.

 

Il ricorso

Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli ai sensi del Codice della Strada

 

1. Perché si presenta un ricorso

Ecco i motivi più frequenti addotti dai trasgressori nei ricorsi:
Inoltre si può presentare ricorso quando l’interessato ritiene che il fatto addebitatogli non costituisca illecito amministrativo.

2. Quando si presenta

Se si presenta al Prefetto:

- Entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata.
- Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.

Se si presenta al Giudice di Pace:

- Entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata.
- Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.

È inutile presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione che i Vigili lasciano sulle auto in sosta: il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica della contravvenzione (immediata o con verbale consegnato a domicilio).

3. A chi si presenta

Il ricorso deve essere indirizzato in carta semplice al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio contravvenzioni ovvero da inviarsi con raccomandata RR.. Il ricorso può essere presentato anche direttamente al Prefetto mediante lettera RR.
In alternativa il ricorso deve  essere presentato direttamente al Giudice di pace di Arzignano o di Lonigo , ( solo per le infrazioni elevate sul territorio di Montebello Vicentino e Gambellara) , nel termine di 60 giorni dalla notifica o contestazione immediata.

4. Cosa fa il Prefetto

1. può accoglierlo: in questo caso emette una Ordinanza di archiviazione e provvederà a trasmetterla all'Ufficio Contravvenzioni;

2. può respingerlo: in questo caso emette una Ordinanza di pagamento per una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza.


L’interessato può fare ricorso al Giudice di pace contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 se risiede all’estero.

L’organo che ha emesso la multa ha 60 giorni di tempo per emettere le sue controdeduzioni al ricorso e trasmetterle al Prefetto. Il Prefetto, a sua volta, emetterà l’ordinanza di archiviazione, nel caso il ricorso venga accolto, in caso contrario un'ingiunzione di pagamento.

5. Il ricorso al Giudice di pace

Si  può presentare ricorso oltre che al Prefetto anche alternativamente al Giudice di pace entro 60 giorni dalla notifica o contestazione immediata.

E' bene sapere che:

ATTENZIONE: 

INFORMAZIONI SULLA CARTELLA ESATTORIALE PER LE CONTRAVVENZIONI


Per avere maggiori informazioni sulla tematica e chiarire eventuali dubbi, potete telefonare all’Ufficio Contravvenzioni.


Sulla cartella trovate scritto innanzitutto quanto dovete pagare, per quale motivo (ad esempio, "sanzione amministrativa") e a quale ente (es. "Comune di Arzignano"). 

Se la cartella fa riferimento ad una contravvenzione che avete già pagato e vi è stata inviata per errore,  comunicatelo all’Ufficio Contravvenzioni . E’ sempre bene ricordare che le ricevute del pagamento vanno conservate per 5 anni dalla notifica della cartella.

Sempre nel caso di una multa già pagata, fate attenzione comunque ai dati. Può darsi infatti che abbiate pagato oltre il termine (60 giorni dalla notifica del verbale), oppure abbiate pagato una cifra inferiore al dovuto. In questi casi, secondo la legge, la sanzione è raddoppiata.

Se ritenete che la contravvenzione non debba essere pagata, perché fa riferimento ad una macchina che non era di vostra proprietà, oppure vi era stata rubata, o ancora perché quella multa non vi era stata notificata, informatevi presso l'Ufficio Contravvenzioni  oppure potete presentare entro 60 giorni ricorso al Giudice di Pace. Per non effettuare il pagamento mentre il ricorso e’ all’esame del Giudice di pace è necessario che nel ricorso sia richiesta esplicitamente la sospensione del pagamento.

Se sono trascorsi cinque anni dalla data della notifica del verbale o dalla contestazione immediata, la contravvenzione si prescrive. Per sapere se la multa è prescritta occorre quindi verificare che il verbale sia stato notificato entro 150 giorni dall'infrazione e conteggiare i cinque anni dalla data di notifica del verbale.


REVISIONI 2006

                                              

                          

  

 

Tabella esplicativa generale

Veicoli che devono andare a revisione nel 2006:  

Tabella esplicativa

Categoria

Obbligo revisione 2006

Anno immatricolazione

- Ciclomotori
- Motocicli
- Motocarrozzette
- Motocarri, motoveicoli trasporto specifico o altri

2002 - Esclusi quelli già revisionati nel 2005

- Motoveicoli da piazza o noleggio con conducente

Si

Qualunque (la revisione è annuale), eccetto 2006

- Autovetture uso privato
- Autoveicoli trasporto promiscuo persone e cose
- Autocaravan
- Autocarri di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate
- Autoveicoli uso speciale o trasporto specifico con massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate
- Quadricicli a motore

Si

2002 - Esclusi quelli già revisionati nel 2005

- Autoveicoli da piazza o noleggio con conducente
- Autoveicoli (autocarri, trattori stradali, uso speciale o trasporto specifico, mezzi d’opera, autocaravan) di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate

Si

Qualunque (la revisione è annuale) eccetto 2006

- Rimorchi di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate (comprese caravan e rimorchi t.a.t.s.)

Possibili variazioni nel corso del 2006 !

Fino al 31/12/1997, esclusi quelli già revisionati nel 1999

- Rimorchi di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate

Si

Qualunque (la revisione è annuale) eccetto 2006

- Carrelli appendice

Si

Insieme con il veicolo dal quale sono trainabili

 Calendario delle limitazioni alla circolazione stradale per i veicoli pesanti fuori dai centri abitati Anno 2005

 

TABELLA DI DECURTAZIONE DEI PUNTI DELLA PATENTE  

Ecco il numero telefonico del MInistero che vi dice quanti punti-patente vi rimangono :

 848782782

Una volta connessi, è sufficiente digitare sulla tastiera del telefono la data di nascita e la parte numerica della propria patente. Ciò consentirà al risponditore automatico di individuarvi ed evadere la richiesta. La richiesta può essere inoltrata solo da un telefono fisso, non dal cellulare.

 

DESCRIZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA

Norma violata

 

Punti

Art. 141

Comma 8
velocità non commisurata alle situazioni ambientali

 

5

 

Comma 9, 3° periodo
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore
 

10

Art. 142

Comma 8
Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 ma meno di 40 km/h
 

2

 

Comma 9
Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h
 

10

Art. 143

Comma 11
Circolare contro mano in curve, dossi o con limitata visibilità
 

4

 

Comma 12
Circolare contromano
 

10

 

Comma 13, con rif. al comma 5
Mano da tenere su carreggiata divisa in due o più corsie per senso di marcia
 

4

Art. 145

Comma 5
Inosservanza delle norme sulla precedenza non fermandosi alla striscia di arresto
 

6

 

Comma 10 con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9
Inosservanza delle norme sulla precedenza
 

5

Art. 146

Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata
Inosservanza della segnaletica stradale o dei segnali degli agenti del traffico
 

2

 

Comma 3
Passaggi con semaforo rosso
 

6

Art. 147

Comma 5
Inosservanza delle norme di comportamento ai passaggi a livello
 

6

Art. 148

Comma 15 con riferimento al comma 2
Inosservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso
 

3

 

Comma 15 con riferimento al comma 3
Inosservanza delle modalità della manovra di sorpasso
 

5

 

Comma 15 con riferimento al comma 8
Inosservanza delle modalità della manovra di sorpasso nei confronti dei tram
 

2

 

Comma 16, terzo periodo
Sorpasso di tram o filobus fermi, ai veicoli fermi di semafori, ai passaggi a livello o incolonnati o di veicolo in fase di sorpasso: sorpasso alle intersezioni, in curva, dosso o con scarsa visibilità; sorpasso ai passaggi a livello e agli attraversamenti pedonali;
inosservanza del divieto di sorpasso per i veicoli pesanti
 

10

Art. 149

Comma 4
Non rispettare la distanza di sicurezza
 

3

 

Comma 5, secondo periodo
Collisione con danno grave ai veicoli per inosservanza della distanza di sicurezza
 

5

 

Comma 6
Collisione con lesioni gravi alle persone per inosservanza della distanza di sicurezza
 

8

Art. 150

Comma 5 con riferimento all'art.149 comma 5
Inosservanza delle norme sull'incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna con collisione con danno grave ai veicoli
 

5

 

Comma 5 con riferimento all'art. 149 comma 6
Inosservanza delle predette norme con collisione con lesioni alle persone
 

8

Art. 152

Comma 3
Inosservanza delle norme sulla segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
 

1

Art. 153

Comma 10
Commutazione dei proiettori di profondità (divieto di abbagliamento)
 

3

 

Comma 11
Inosservanza delle norme nell'uso dei dispositivi di segnalazione luminosa
 

1

Art. 154

Comma 7
Inversione del senso di marcia alle intersezioni, curve o dossi
 

8

 

Comma 8
Uso improprio delle segnalazioni di cambiamento di direzione
 

2

Art. 158

Comma 2, lettere d), g) e h)
Divieto di sosta in zone riservate alla fermata di taxi e bus, in zone riservate ai disabili, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.
 

2

Art. 161

Commi 1 e 3
 Inosservanza delle norme sull'ingombro della carreggiata per avaria o altra causa
 

2

 

Comma 2
Ingombro della carreggiata per caduta dai veicoli di sostanze viscide, infiammabili o pericolose
 

4

Art. 162

Comma 5
Inosservanza delle norme sulla segnalazione di veicolo fermo
 

2

Art. 164

Comma 8
Inosservanza delle norme sulla sistemazione del carico sui veicoli
 

3

Art. 165

Comma 3
Inosservanza delle norme sul traino dei veicoli in avaria
 

2

Art. 167

Commi 2, 5 e 6, con rif. a:

 

 

a) eccedenza non superiore a 1t

1

 

b) eccedenza non superiore a 2t

2

 

c) eccedenza non superiore a 3t

3

 

d) eccedenza superiore a 3t

4

 

sovraccarico per veicoli di massa complessiva superiore a 10 t
 

 

 

Commi 3, 5 e 6, con rif. a:

 

 

a) eccedenza non superiore al 10%

1

 

b) eccedenza non superiore al 20%

2

 

c) eccedenza non superiore al 30%

3

 

d) eccedenza superiore al 30%

4

 

sovraccarico per veicoli di massa complessiva non superiore a 10 t
 

 

 

Comma, 7
Abusiva circolazione delle c.d bisarche nelle strade in cui non sono ammessi tali tipi di veicoli
 

3

Art. 168

Comma 7
Eccedenza di massa per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose
 

4

 

Comma 8
Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione della stessa
 

10

 

Comma 9
Inosservanza delle norme relative al trasporto su strada di merci pericolose
 

10

 

Comma 9 bis
Inosservanza delle norme relative al trasporto su strada di merci pericolose relative alla compilazione dei documenti di trasporto, istruzioni di sicurezza e protezione degli occupanti.
 

2

Art. 169

Comma 8
Commettere le violazioni di cui al comma precedente su veicoli adibiti abusivamente ad uso di terzi
 

4

 

Comma 9
Soprannumero o sovraccarico in autovetture
 

2

 

Comma 10
Non osservare le altre norme sul trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
 

1

Art. 170

Comma 6
Inosservanza delle norme sul trasporto di persone, animali o oggetti sui veicoli a motore a due ruote
 

1

Art. 171

Comma 2
Omesso uso del casco
 

5

Art. 172

Commi 8 e 9
Omesso uso delle cinture di sicurezza o alterazione del funzionamento delle cinture
 

5

Art. 173

Comma3
Omesso uso di lenti o altri apparecchi prescritti; uso del telefonino durante la guida
 

5

Art. 174

Comma 4
Conducente professionale di autoveicolo per il trasporto di cose o persone che supera il periodo massimo di guida o non osserva la prescritta pausa durante il viaggio
 

2

 

Comma 5
Inosservanza dei periodi di riposo prescritti o inesistenza dei documenti di servizio
 

2

 

Comma 7
Mancanza momentanea dei documenti di servizio; documenti di servizio incompleti o alterati
 

1

Art. 175

Comma 13
Marcia con carico pericolante o sporgente o con carico scoperto di materie suscettibili di dispersione
 

4

 

Comma 14. con rif. al comma 7, lettera a)
Traino di veicoli che non siano rimorchi in autostrada
 

2

 

Comma 16
Inosservanza delle altre norme sulle condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
 

2

Art. 176

Comma 19
Invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffico e percorrere la carreggiata in senso contrario in autostrada o sulle strade extraurbane principali
 

10

 

Comma 20, con rif. al comma l. lettera b)

Retromarcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali

 

10

 

Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e, d)
Circolare sulle corsie di emergenza e su quelle di variazione di velocità fuori dei casi prescritti
 

10

 

Comma 21
Inosservanza delle altre norme sulla circolazione in autostrada o sulle strade extraurbane principali
 

2

Art. 177

Comma 5
Non lasciare il passo ai mezzi di soccorso
 

2

Art. 178

Comma 3
Inosservanza dei periodi di guida, di pausa e di riposo prescritti per i conducenti professionali; inesistenza dei documenti di servizio e di controllo
 

2

 

Comma 4
Mancanza momentanea dei documenti; documenti incompleti o alterati
 

1

Art. 179

Comma 2 e 2 bis
Violazione delle norme sul limitatore di velocità e sul cronotachigrafo
 

10

Art. 186

Commi 2 e 7
Guida in stato di ebbrezza alcolica
 

10

Art. 187

Commi 7 e 8
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
 

10

Art. 189

Comma 5 primo periodo
Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente da cui non derivi un danno grave ai veicoli
 

4

 

Comma 5 secondo periodo
Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente da cui derivi un danno grave ai veicoli
 

10

 

Comma 6
Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente con danno alle persone
 

10

 

Comma 9
Inosservanza degli altri comportamenti dovuti in caso di incidente
 

2

Art. 191

Comma 1
Mancata precedenza ai pedoni sulle striscie pedonali
 

5

 

Comma 2
Non consentire al pedone l'attraversamento che ha già iniziato  su carreggiata sprovvista di attraversamenti pedonali
 

2

 

Comma 3
Mancata precedenza a disabili con limitate capacità motorie o ciechi
 

5

 

Comma 4
Inosservanza delle norme di prudenza e di precedenza nei confronti dei pedoni
 

3

Art. 192

Comma 6
Inosservanza degli obblighi verso funzionari, ufficiali o agenti durante la circolazione
 

3

 

Comma 7
Inosservanza dell'ordine di fermarsi ai posti di blocco
 

10


Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
 

 

IL CODICE DELLA STRADA